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Sentenza

Sentenza n. 306/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del diniego parziale all’istanza di accesso presentata dai ricorrenti in relazione alla realizzazione dei lavori straordinari di adeguamento sismico del viadotto Molinella al km. 301+500 della S.S. 106 Jonica.

Giustizia amministrativa202500654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale dell'accesso agli atti relativi alla procedura espropriativa e ai procedimenti connessi ai lavori di adeguamento sismico del viadotto Molinella sulla S.S. 106 Jonica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ente gestore stradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego parziale opposto da ANAS S.p.A. alla loro istanza di accesso documentale concernente la procedura espropriativa e i procedimenti connessi alla realizzazione dei lavori straordinari di adeguamento sismico del viadotto Molinella. Nel corso del giudizio, ANAS ha documentato l'integrale trasmissione della documentazione richiesta. I ricorrenti hanno quindi confermato l'avvenuta ostensione, insistendo tuttavia per la condanna della resistente alle spese di lite, poiché l'accesso è stato integralmente soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando il pieno e satisfattivo soddisfacimento della pretesa ostensiva in pendenza del giudizio. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa alla luce del comportamento processuale delle parti. ANAS è stata condannata alla rifusione delle spese perché la completa ostensione è intervenuta soltanto dopo l'avvio del giudizio e il comportamento collaborativo, seppur intervenuto, è stato tardivo: i ricorrenti sono stati costretti ad attivare la tutela giurisdizionale per ottenere documenti la cui esibizione era dovuta ab origine. Le spese sono state liquidate in euro 2.000,00, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere"

    La piena e satisfattiva ostensione della documentazione richiesta durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'utilità concreta della decisione sull'azione di accesso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro un diniego o un diniego parziale di accesso, l'amministrazione trasmette integralmente la documentazione richiesta, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., purché il soddisfacimento della pretesa sia pieno e satisfattivo.
  • La sopravvenuta ostensione integrale non esclude la valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese di lite.
  • L'amministrazione che soddisfa la pretesa ostensiva soltanto dopo l'instaurazione del giudizio può essere condannata alle spese quando il ricorrente sia stato costretto ad agire per ottenere documenti la cui esibizione era dovuta già ab origine; il successivo comportamento collaborativo non neutralizza la responsabilità per la causazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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