Sentenza n. 4145/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 14/05/2025, nella parte in cui ha conferito al Dott. Paolo Guido l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna (Fasc. n. 8/CO/2024); - ove necessario e per quanto di ragione, della proposta “A”, formulata in favore del Dott. Paolo Guido dalla V Commissione del C.S.M. nella seduta del 14/05/2025, come approvata, con emendamenti (formali), dal Plenum nella medesima seduta del 15/05/2025; - del decreto del Ministro della Giustizia che ha fatto propria la delibera del Plenum sopra impugnata; - del provvedimento con il quale il controinteressato è stato immesso in servizio quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Plenum del CSM di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nonché gli atti connessi, inclusi il decreto ministeriale e l'immissione in servizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione nominante e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 25, 26, 29 e 32 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e dell'art. 12, comma 12, del d.lgs. n. 160 del 2006, nonché dell'art. 97 Cost., censurando per eccesso di potere la comparazione effettuata dal CSM. In particolare, ha contestato il giudizio di equivalenza tra il proprio percorso e quello del magistrato nominato quanto all'indicatore specifico delle funzioni direttive e semidirettive: essa aveva svolto funzioni direttive presso una Procura di Patti per oltre otto anni, funzioni semidirettive presso la Procura di Messina per circa sei anni e sette mesi e funzioni di Procuratore f.f. presso la medesima Procura distrettuale per oltre un anno e quattro mesi; il controinteressato aveva invece svolto soltanto funzioni semidirettive presso la Procura di Palermo per circa sette anni. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione dell'esperienza quale Procuratore f.f. e vicario, dell'attività organizzativa e delle esperienze presso la DDA, nonché l'insufficiente motivazione sulla prevalenza attribuita al controinteressato in relazione all'art. 32, lett. b), del Testo Unico, concernente la trattazione di procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Secondo la ricorrente, il CSM avrebbe illegittimamente attribuito maggiore peso alle esperienze del controinteressato e avrebbe omesso una motivazione rafforzata idonea a giustificare il superamento della preminenza derivante dalle funzioni direttive da essa svolte.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che la scelta del CSM, pur opinabile, rientrasse nell'ampio margine di apprezzamento riservato all'organo di autogoverno e fosse sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento od omissione dei fatti, difetto di istruttoria o di motivazione. Il Collegio ha accertato che la delibera aveva espressamente considerato l'esperienza della ricorrente quale Procuratore f.f. e vicario presso la Procura di Messina, i risultati ottenuti presso la Procura di Patti, l'attività di collaborazione organizzativa e l'esperienza maturata nella DDA e nei rapporti con la DNA. Ha ritenuto adeguatamente assolto l'onere di motivazione rafforzata richiesto quando il CSM preferisce, per uno specifico incarico direttivo, un candidato con sole esperienze semidirettive rispetto a un candidato che abbia già svolto funzioni direttive. Le funzioni direttive pregresse non costituiscono infatti un criterio automaticamente preferenziale: devono essere valutate insieme alla concreta complessità delle funzioni esercitate, alle deleghe organizzative, ai risultati conseguiti, agli indicatori generali e al merito. Nel caso concreto, non è stata ritenuta manifestamente irragionevole l'equivalenza tra le esperienze dei candidati ai sensi dell'art. 18, lett. a), poiché il controinteressato aveva esercitato rilevanti deleghe in materia di intercettazioni, servizi esterni e d'udienza e coordinamento della DDA, conseguendo risultati ritenuti eccezionali. Neppure è stata ritenuta manifestamente irragionevole la prevalenza attribuita al controinteressato ai sensi dell'art. 32, lett. b), in ragione della rilevanza delle indagini trattate e dell'estensione dell'attività di coordinamento della DDA. Poiché il controinteressato risultava equivalente sul parametro delle funzioni direttive e semidirettive e prevalente sul parametro relativo ai procedimenti di criminalità organizzata, il giudizio complessivo di prevalenza è stato ritenuto coerente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive
Individua gli indicatori specifici di attitudine direttiva; le esperienze direttive e semidirettive devono essere concretamente comparate e non determinano automaticamente la prevalenza di chi abbia già ricoperto funzioni direttive.
art. 29 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
abbiano “speciale rilievo” gli indicatori di cui all’articolo 18
Attribuisce speciale rilievo agli indicatori specifici, in particolare alle esperienze direttive e semidirettive, imponendo una motivazione rafforzata quando l'amministrazione preferisca un candidato con indicatori apparentemente meno significativi.
art. 32, comma 1, lett. b), Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.
Consente di valorizzare, per gli incarichi direttivi presso procure distrettuali, la rilevanza concreta dei procedimenti trattati e la durata dell'attività inquirente e requirente.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Individua, mediante rinvio, la categoria di procedimenti relativi alla criminalità organizzata rilevanti ai fini della comparazione prevista dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.
art. 12, comma 12, d.lgs. 160/2006
Norma richiamata dalla ricorrente quale parametro di legittimità della procedura di conferimento dell'incarico direttivo; il ricorso è stato comunque respinto.
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento del principio di buon andamento dell'amministrazione; il TAR non ha ravvisato violazioni nel procedimento di comparazione.
art. 51, comma 3-quater, c.p.p.
Richiamato nella descrizione delle deleghe organizzative esercitate dal magistrato nominato presso la Procura di Palermo.
art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.
Richiamato nella descrizione delle deleghe organizzative esercitate dal magistrato nominato presso la Procura di Palermo.
Massime di principio
- Nelle procedure di conferimento di incarichi direttivi giudiziari, il pregresso svolgimento di funzioni direttive non determina automaticamente la prevalenza del candidato rispetto a chi abbia svolto soltanto funzioni semidirettive; le esperienze devono essere comparate in concreto considerando complessità dell'ufficio, contenuto delle deleghe, risultati conseguiti, attitudine generale e merito.
- Gli indicatori specifici previsti dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria hanno speciale rilievo, ma non esauriscono la valutazione comparativa né impongono un automatismo gerarchico; l'organo di autogoverno può ritenere equivalenti funzioni direttive e semidirettive quando la concreta ampiezza, complessità e qualità delle attività svolte dal candidato semidirettivo dimostrino analoghe attitudini alla gestione di uffici complessi.
- Quando il CSM preferisce un candidato privo di pregresse funzioni direttive rispetto a uno che le abbia ricoperte, deve fornire una motivazione rafforzata, confrontandosi puntualmente con tale elemento e illustrando le ragioni per cui il candidato prescelto risulti più idoneo per lo specifico incarico.
- Gli incarichi di collaborazione e le deleghe organizzative possono integrare la valutazione dell'attitudine direttiva se l'organo procedente considera concretamente le attività svolte, la paternità sostanziale dei risultati conseguiti e la loro rilevanza per l'organizzazione dell'ufficio.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle nomine del CSM resta limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento od omissione dei fatti, difetto di istruttoria o di motivazione; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale al merito della scelta comparativa.
- Nel giudizio comparativo per la direzione di una procura distrettuale, la prevalenza motivatamente riconosciuta a un candidato ai sensi del parametro relativo alla trattazione di procedimenti di criminalità organizzata può determinare la prevalenza complessiva quando i candidati siano stati ritenuti equivalenti quanto agli indicatori specifici delle funzioni direttive e semidirettive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →