Cassazione Penale, Sentenza n. 44676/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la riforma operata dalla Corte d'appello che aveva rideterminato le pene già inflitte in primo grado per il reato di furto aggravato tentato (artt. 110, 56, 624, 625 n.2 c.p.), contestando: (i) l'errato criterio di calcolo della pena per il delitto tentato aggravato, posto che la Corte territoriale ha prima calcolato la pena del tentativo e poi applicato gli aumenti per le aggravanti, anziché determinare preliminarmente la cornice edittale del fatto consumato con le aggravanti e poi applicare la diminuzione per il tentativo; (ii) la scorretta applicazione dell'aumento per recidiva (effetto speciale) senza rispettare il criterio mitigatore dell'art. 63, comma 4 c.p.; (iii) per Iamicella, la considerazione di un precedente estinto: si è dedotto che la sentenza di patteggiamento del 2003 è divenuta irrevocabile e gli effetti penali si sono estinti ex art. 445, comma 2 c.p.p., per cui non poteva essere computata ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha stabilito che la Corte territoriale ha applicato un criterio errato nel calcolo della pena per il delitto tentato aggravato (dovendosi prima individuare la cornice edittale del fatto consumato con le aggravanti, poi determinare la cornice per il tentativo e infine commisurare la pena con le diminuzioni per il tentativo). Ha altresì rilevato la violazione rispetto al trattamento della recidiva come circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 63, comma 4 c.p.). Inoltre, relativamente a Iamicella, ha accertato l'estinzione degli effetti penali del precedente e la conseguente improponibilità dello stesso ai fini della recidiva. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia; resta assorbita la questione delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La diminuzione per il tentativo va applicata dopo che è stata determinata la cornice edittale del delitto circostanziato (ossia quella relativa al fatto consumato con le aggravanti): si deve individuare prima la cornice per il fatto consumato con aggravanti, poi ricavarne la cornice del tentativo e commisurare la pena entro quest'ultima
art. 63, comma 4 c.p.
La recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, quando concorre con altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, occorre applicare il criterio mitigatore previsto dal comma 4; la Corte ha rilevato che tale criterio non è stato rispettato nel calcolo della pena
art. 99 c.p.
Disciplina della recidiva; la Corte ha esaminato la corretta applicazione degli aumenti per recidiva e il rispetto delle regole proprie delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
art. 445, comma 2 c.p.p.
Prevede l'estinzione degli effetti penali al decorso dei termini previsti dopo l'irrevocabilità della sentenza; la Corte ha ritenuto che il precedente di Iamicella si sia estinto ai sensi di tale norma e dunque non potesse rilevare ai fini della recidiva
art. 444 c.p.p.
Riguarda l'accordo processuale (patteggiamento): la sentenza di patteggiamento di Iamicella è divenuta irrevocabile, fatto che ha determinato l'applicazione dell'art. 445 c.p.p. e l'estinzione degli effetti penali
artt. 110, 624, 625 n.2 c.p.
Norme relative al concorso di persone nel reato e alle fattispecie di furto aggravato; rilevanti per la qualificazione del fatto e per la determinazione della cornice edittale di partenza
art. 64 c.p.
Disciplina degli aumenti e del concorso di circostanze aggravanti; la questione dell'applicazione dell'aumento per recidiva è stata proposta in ricorso anche con riferimento a regole generali sul concorso di circostanze aggravanti
art. 106, comma 2 c.p.
Norma richiamata in relazione al computo della recidiva e alla determinazione delle circostanze che rilevano ai fini della recidiva
Massime di principio
- Per il delitto tentato aggravato la determinazione della pena va svolta in tre fasi: (a) individuare la cornice edittale del fatto consumato tenendo conto di tutte le aggravanti; (b) determinare la cornice del delitto circostanziato tentato applicando l'art. 56 c.p.; (c) commisurare la pena entro tale cornice, specificando la pena base e gli aumenti per ciascuna aggravante, applicando poi la diminuzione per il tentativo
- La recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale: quando è applicata occorre rispettare il criterio mitigatore dell'art. 63, comma 4 c.p.; l'errata applicazione degli aumenti per recidiva integra motivo di annullamento del trattamento sanzionatorio
- Un precedente estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p. (esito irrevocabile e decorso dei termini) non può essere preso in considerazione ai fini della recidiva
- Errori di ordine metodologico nel calcolo della pena (ordine di applicazione aumenti/diminuzioni, mancata specificazione degli aumenti per ciascuna circostanza) sono rilevanti e possono determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio
- Le doglianze relative al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche possono risultare assorbite se la Corte di legittimità annulla la sentenza solo sul profilo sanzionatorio e rinvia per nuova determinazione della pena
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