Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6989/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202304928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava il diniego di condono edilizio adottato dal Comune ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, relativo ad ampliamenti abusivi per circa 60 mq, consistenti nella realizzazione di nuovi ambienti, una tettoia/forno e la copertura della scala. Le opere insistevano su area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadevano in zona urbanistica B*2, qualificata come edificata satura, nonché in zona del PUT relativa alla tutela degli insediamenti antichi accentrati. In appello sono stati dedotti: erroneità della sentenza per avere ritenuto legittimo il diniego nonostante il carattere asseritamente relativo del vincolo paesaggistico; insufficienza e genericità della motivazione comunale sul contrasto urbanistico; omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990; omessa pronuncia sulle censure concernenti l’ordine cronologico di esame delle domande e la mancata proposta motivata del responsabile del procedimento; omessa pronuncia e difetto di motivazione per la mancata allegazione o richiamo della relazione istruttoria; violazione delle garanzie partecipative, del giusto procedimento e dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto accertato che le opere costituissero nuove volumetrie e nuove superfici, realizzate abusivamente in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in contrasto con il PRG e il PUT. Ai sensi della disciplina del terzo condono, gli interventi di nuova costruzione con aumento di superficie o volumetria non sono condonabili nelle aree vincolate, anche quando il vincolo abbia carattere relativo e non assoluto. Il diniego è stato quindi qualificato come atto vincolato e dovuto. Ne consegue che non era necessaria una motivazione particolarmente articolata, né una comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e l’interesse privato alla conservazione delle opere; l’interesse pubblico è stato ritenuto in re ipsa. Sono state respinte anche le censure procedimentali: il diniego di condono non richiede, secondo il principio richiamato, una comunicazione di avvio, trattandosi di procedimento attivato su istanza di parte; quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’appellante non aveva indicato quali elementi fattuali o valutativi avrebbero potuto condurre a un esito diverso, non assolvendo all’onere di allegazione e prova rafforzato richiesto dall’art. 21-octies. Le censure sull’ordine cronologico, sulla proposta del responsabile del procedimento e sulla relazione istruttoria sono state ritenute comunque inidonee a incidere sull’esito, in ragione della natura vincolata del diniego. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2023 (cd. ‘terzo condono’), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).

    Il terzo condono esclude la sanabilità di opere abusive che abbiano comportato nuova superficie o nuova volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche se il vincolo è relativo e non assoluto.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La deduzione della mancata comunicazione dei motivi ostativi non è sufficiente da sola a determinare l’illegittimità del provvedimento: il privato deve indicare gli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    L’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 introduce un onere di allegazione e probatorio ‘rafforzato’ a carico del privato che intende far valere la violazione dell’obbligo, per l’Amministrazione, di comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento di una istanza.

    La violazione dell’art. 10-bis deve essere dedotta mediante l’indicazione e la prova delle concrete ragioni per cui il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente.

  • art. 20 d.P.R. n. 380/2001

    Le censure relative all’ordine cronologico di esame delle domande e alla proposta motivata del responsabile del procedimento non possono condurre all’annullamento quando il diniego di sanatoria è vincolato dalla non condonabilità dell’opera.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego di condono non richiede una motivazione particolarmente articolata quando l’abuso è incontroverso e sussiste un contrasto insanabile con la normativa edilizia e paesaggistica.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive che comportano nuova superficie o nuova volumetria e sono realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico non sono condonabili, anche quando il vincolo abbia natura relativa anziché assoluta.
  • Quando la non condonabilità dell’opera deriva direttamente dalla disciplina urbanistica e paesaggistica applicabile, il diniego di condono costituisce un atto vincolato e dovuto; non è quindi necessaria una specifica comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e l’interesse privato alla conservazione delle opere.
  • Il diniego di condono può essere motivato mediante il richiamo all’abusività delle opere e al loro contrasto insanabile con la normativa edilizia e paesaggistica, senza una motivazione particolarmente articolata né l’allegazione della relazione istruttoria, quando il privato conosca la consistenza e la natura degli interventi abusivi.
  • La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina automaticamente l’illegittimità del diniego: il privato deve indicare e provare quali elementi, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento finale.
  • Le censure relative a irregolarità procedimentali, quali l’ordine cronologico di esame delle istanze o la mancata proposta del responsabile del procedimento, non sono idonee a determinare l’annullamento di un diniego di condono quando la natura vincolata dell’atto rende comunque inevitabile il suo contenuto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.