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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. 0089129 del 27 ottobre 2025 (all. 1), emesso dalla Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo, Area IV - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale (P-FG/L/Q/2023/101353, P-FG/L/Q/2023/101326 e P-FG/L/Q/2023/101260) rilasciati in favore dei ricorrenti a seguito di istanza presentata dal datore di lavoro, sul presupposto della presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate in domanda e della pretesa mendacità delle relative autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione dell'istanza, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale per presunta non autenticità dei codici identificativi delle marche da bollo e mendacità delle autodichiarazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Foggia ha revocato tre nulla osta al lavoro stagionale rilasciati su istanza del datore di lavoro. Il provvedimento si fondava sulla presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate nelle domande e sulla pretesa mendacità delle autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia la necessità di chiarire le circostanze fattuali poste a fondamento della revoca, inclusi il numero complessivo delle irregolarità relative al pagamento delle marche da bollo riscontrate alla data dell'ordinanza e l'eventuale esito delle indagini penali conseguenti alle comunicazioni di notizia di reato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una relazione della Prefettura di Foggia, corredata dalla copia dei documenti richiamati nel decreto impugnato, compresa la richiesta di nulla osta sulla quale erano apposti i codici identificativi delle marche da bollo. La relazione dovrà chiarire, in particolare, il numero complessivo delle irregolarità riscontrate e l'eventuale esito delle indagini penali. In attesa dell'acquisizione istruttoria, il Collegio ha rinviato ogni decisione definitiva sull'istanza cautelare alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, disponendo tuttavia la sospensione temporanea del provvedimento impugnato sino a tale data. La Prefettura dovrà depositare la documentazione entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha rinviato la decisione disponendo nel frattempo una sospensione temporanea.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Sono le disposizioni richiamate per le autodichiarazioni la cui pretesa mendacità è stata posta a fondamento della revoca dei nulla osta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare dipende da circostanze fattuali non sufficientemente documentate, il giudice amministrativo può disporre un'acquisizione istruttoria, ordinando all'amministrazione il deposito di una relazione e dei documenti richiamati nell'atto impugnato.
  • In presenza di esigenze istruttorie incompatibili con una decisione immediata sull'istanza cautelare, il giudice può rinviare la trattazione alla successiva camera di consiglio e disporre, nelle more, la sospensione temporanea dell'atto per preservare l'utilità della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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