Sentenza n. 2300/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca di due accreditamenti per l’erogazione di servizi socio-assistenziali e del servizio ASACOM
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato le determinazioni dirigenziali con cui il Comune aveva revocato due accreditamenti, all’esito del contraddittorio procedimentale, in ragione delle risultanze di un procedimento penale relativo a un’associazione per delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che la cooperativa e i suoi soci fossero estranei al procedimento penale e alle contestazioni formulate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, lamentando che il Comune non avesse adeguatamente motivato la sussistenza di un grave illecito professionale. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che non vi fosse un soggetto titolare di un interesse contrario a quello della ricorrente e, quindi, un controinteressato cui notificare il ricorso. Nel merito ha respinto entrambi i motivi. Quanto al travisamento, ha rilevato che dagli atti investigativi e dalla successiva sentenza irrevocabile di applicazione della pena emergeva che soggetti rappresentanti di diritto e di fatto delle cooperative coinvolte erano riconducibili anche alla cooperativa ricorrente e che quest’ultima aveva beneficiato del profitto derivante da un episodio corruttivo relativo all’affidamento di servizi socio-assistenziali. La nota della Procura aveva inoltre segnalato tali elementi al Comune. Secondo il TAR, i fatti, sopravvenuti rispetto agli accreditamenti, integravano un mutamento non prevedibile della situazione di fatto e giustificavano la revoca di un provvedimento ad efficacia durevole ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016: pur a fronte dei limiti di applicabilità della disposizione alla fattispecie, il Comune aveva adeguatamente motivato per relationem richiamando la nota della Procura e aveva fornito un sufficiente quadro probatorio circa l’amministrazione di fatto della cooperativa e il suo coinvolgimento nella rete di interessi degli imputati. La successiva sentenza irrevocabile aveva confermato il quadro fattuale. La cooperativa non aveva fornito uno specifico principio di prova contrario, né aveva smentito la partecipazione alla procedura interessata, l’acquisizione del profitto illecito o l’effettiva prestazione dei servizi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento
La revoca di un provvedimento ad efficacia durevole è legittima quando sopravvenga un mutamento non prevedibile della situazione di fatto, idoneo a incidere sulla permanenza dei presupposti dell’utilità attribuita al privato.
art. 80 d.lgs. 50/2016
requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici
La disposizione è invocata quale parametro dei requisiti di moralità, integrità e affidabilità professionale. Il giudice, pur rilevandone i limiti di applicabilità alla fattispecie, considera comunque adeguato il quadro probatorio fondato sugli atti investigativi e sulla successiva sentenza irrevocabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità dei soggetti interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei dati relativi a procedimenti e condanne penali.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione può revocare un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, compreso un accreditamento, quando emergano fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento dell’adozione originaria, idonei a compromettere i presupposti di moralità, integrità e affidabilità richiesti per il mantenimento del rapporto amministrativo.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale, l’amministrazione può utilizzare gli elementi risultanti da atti di indagine penale, anche prima del rinvio a giudizio o della condanna, purché il quadro conoscitivo sia specifico, circostanziato e adeguatamente motivato; la successiva sentenza irrevocabile può confermare e consolidare tale quadro.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiama documenti istruttori puntualmente individuati, come una nota della Procura contenente risultanze investigative, e tali documenti consentono di comprendere le ragioni della revoca e il collegamento tra i fatti accertati e l’inaffidabilità dell’operatore.
- Chi contesta la revoca fondata su risultanze investigative deve fornire una contestazione specifica e un principio di prova contrario, smentendo concretamente i fatti posti a base dell’atto; la mera affermazione di estraneità formale al procedimento penale non è sufficiente.
- La mancata notifica del ricorso a un controinteressato non determina l’inammissibilità quando, in relazione all’atto impugnato, non sia individuabile alcun soggetto titolare di un interesse concreto e contrario all’accoglimento dell’impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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