Cassazione Penale, Sentenza n. 24155/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 24/11/2022 con cui il GUP aveva applicato, su richiesta concorde delle parti, la pena di 2 anni di reclusione per il reato previsto dall'art. 640-bis c.p. e aveva disposto la confisca di 54.440,00 euro quale profitto del reato commesso tra luglio 2011 e settembre 2019. Con il primo motivo il ricorrente denunciava l'erronea applicazione degli artt. 2, 322-ter e 640-quater c.p., sostenendo che la confisca del profitto prevista dall'art. 640-quater, introdotta dall'art. 1 della legge 190/2012 (entrata in vigore il 28/11/2012), non poteva essere applicata retroattivamente ai profitti conseguiti anteriormente a tale data per la natura sanzionatoria della misura. Con il secondo motivo il ricorrente contestava la motivazione sulla responsabilità, deducendo che la prova si fondava su mere deduzioni della polizia giudiziaria insufficienti a dimostrare la coscienza della falsità del certificato medico. Successivamente il difensore ha depositato memoria attestante il decesso dell'EVANGELISTA avvenuto il 02/01/2023 e ha chiesto l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per la morte di Stefano EVANGELISTA (02/01/2023) intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ritenendo impossibile esaminare il merito del ricorso per la cessazione del rapporto processuale. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, richiamando l'art. 129, comma 2, c.p.p. e la giurisprudenza consolidata che impedisce ogni provvedimento di merito quando il soggetto processuale viene meno e il contraddittorio non può più svolgersi.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Norma contestata come titolo di reato; qui utilizzata per indicare la fattispecie di truffa aggravata oggetto della pena applicata in primo grado.
art. 640-quater cod. pen.
Norma che prevede la confisca del profitto del reato in relazione all'art. 640-bis; centrale nel motivo che deduce l'illegittima applicazione retroattiva della confisca.
art. 322-ter cod. pen.
Norma richiamata nel motivo in relazione alla natura sanzionatoria della misura di confisca e al confronto con l'art. 640-quater; nel testo è evocata per la valutazione della natura non retroattiva della sanzione.
art. 2 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla corretta applicazione delle norme penali e della loro retroattività; nella sentenza è citata come parte del motivo impugnatorio.
art. 1 legge 190/2012
entrata in vigore 28/11/2012
Ha introdotto la possibilità di disporre la confisca del profitto per il reato di cui all'art. 640-bis; la Corte richiama il principio per sostenere che tale misura non può operare retroattivamente sui profitti realizzati prima dell'entrata in vigore se la misura ha natura sanzionatoria.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che la morte dell'imputato estingue il reato e il rapporto processuale, impedendo l'esame del ricorso e imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La morte del ricorrente dopo la proposizione del ricorso estingue il reato e il rapporto processuale; il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione e non può pronunciarsi nel merito: annullamento senza rinvio.
- Le misure di confisca introdotte successivamente all'evento illecito (es. dalla legge 190/2012) non sono applicabili retroattivamente ai profitti conseguiti anteriormente alla loro entrata in vigore se vengono considerate sanzionatorie; occorre valutare la natura della misura per determinarne la retroattività.
- Le contestazioni sulla insufficienza della prova o sulla motivazione richiedono un esame di merito che diventa impossibile se il soggetto processuale viene meno; in tali casi le questioni sostanziali rimangono inevase.
- In caso di decesso dell'imputato il difensore deve depositare tempestivamente certificato di morte per ottenere la dichiarazione di estinzione; gli atti processuali pendenti vengono chiusi e non si procede oltre.
- Quando si impugna una confisca collegata a modifiche normative sopravvenute, è fondamentale contestare espressamente la non retroattività e fornire riferimenti temporali certi relativi ai profitti contestati.
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