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Sentenza

Sentenza n. 16283/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202602337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 4166/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 aprile 2025, notificata e passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per € 500 annui nei tre anni scolastici indicati, e condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o un equipollente. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando, sulla base della dichiarazione della ricorrente del 6 ottobre 2026, l’integrale adempimento della sentenza da parte dell’Amministrazione. Ha disposto la parziale compensazione delle spese in ragione dell’esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso e, per la parte residua, ha applicato il criterio della soccombenza, condannando il Ministero a pagare € 400 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Tenuto conto della dichiarazione in atti di parte ricorrente del 6 ottobre 2026, l’intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.

    La disposizione richiamata consente di dichiarare cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza quando l’Amministrazione abbia integralmente adempiuto al giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Tenuto conto della dichiarazione in atti di parte ricorrente del 6 ottobre 2026, l’intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.

    L’integrale adempimento dell’obbligo oggetto del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’Amministrazione agli obblighi stabiliti dal giudicato comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere parzialmente compensate e, per la parte residua, regolate secondo il criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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