Sentenza n. 16283/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 4166/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 aprile 2025, notificata e passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per € 500 annui nei tre anni scolastici indicati, e condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o un equipollente. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando, sulla base della dichiarazione della ricorrente del 6 ottobre 2026, l’integrale adempimento della sentenza da parte dell’Amministrazione. Ha disposto la parziale compensazione delle spese in ragione dell’esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso e, per la parte residua, ha applicato il criterio della soccombenza, condannando il Ministero a pagare € 400 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
Tenuto conto della dichiarazione in atti di parte ricorrente del 6 ottobre 2026, l’intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.
La disposizione richiamata consente di dichiarare cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza quando l’Amministrazione abbia integralmente adempiuto al giudicato.
Tenuto conto della dichiarazione in atti di parte ricorrente del 6 ottobre 2026, l’intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.
L’integrale adempimento dell’obbligo oggetto del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’Amministrazione agli obblighi stabiliti dal giudicato comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere parzialmente compensate e, per la parte residua, regolate secondo il criterio della soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →