Sentenza n. 437/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a – del provvedimento prot. n. 1378 del 29.01.2026 (erroneamente indicato come anno 2025), con il quale il Comune di Solofra ha respinto l'istanza di permesso di costruire prot. n. 11114 del 17.07.2025, per la realizzazione di un intervento edilizio alla località Melito Iangano. b - della nota prot. n. 15708 del 22.10.2025, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi; c - della proposta del Responsabile del Procedimento prot. n. 19122 del 12.12.2025; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per la declaratoria, in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 – comma 5 bis L. n. 241/1990 dell'intervenuta formazione del silenzio - assenso sull'istanza di p.d.c. depositata in data 17.07.2025, prot. n. 11114.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire adottato dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio-assenso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di permesso di costruire presentata il 17 luglio 2025, nonché gli atti endoprocedimentali, chiedendo anche la declaratoria della formazione del silenzio-assenso. Ha dedotto l’illegittimità del diniego perché intervenuto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 20 d.P.R. 380/2001. L’intervento riguardava un’area sulla quale insisteva un immobile già legittimamente realizzato; la ricorrente aveva sostenuto la conformità dell’intervento alla disciplina di zona e aveva presentato osservazioni ai motivi ostativi comunicati dal Comune. Il Comune non si è costituito. Il ricorso è stato trattato con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la domanda fosse corredata dalla documentazione necessaria, che non ricorressero vincoli ostativi alla formazione del silenzio-assenso e che fosse decorso il termine complessivo di novanta giorni per la conclusione del procedimento. Il successivo diniego è stato quindi censurato anche per violazione delle garanzie proprie dell’autotutela, non essendo stato preceduto da un effettivo contraddittorio né corredato dalla ponderazione tra l’interesse pubblico specifico e l’affidamento del privato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto perfezionato il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire, rilevando che il termine procedimentale di novanta giorni, ricavato dal combinato disposto dell’art. 20, commi 3 e 6, d.P.R. 380/2001, era decorso prima dell’adozione del diniego. Il vincolo cimiteriale non è stato considerato ostativo alla formazione del silenzio-assenso, poiché avente natura igienico-sanitaria e non rientrante tra i vincoli espressamente indicati dalla norma. Il diniego tardivo non poteva essere qualificato come ordinario esercizio del potere primario di provvedere, ormai consumato, ma avrebbe dovuto rispettare le garanzie dell’autotutela previste dall’art. 21-nonies l. 241/1990. In particolare, il Comune aveva omesso il necessario contraddittorio procedimentale e la motivata ponderazione tra l’interesse pubblico concreto e l’affidamento maturato dal privato. Per l’effetto, il TAR ha dichiarato inefficace il provvedimento di rigetto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il comma 3 prevede che, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento; il comma 6 stabilisce che il provvedimento finale è adottato entro trenta giorni dalla proposta; il comma 8 dispone che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, si forma il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, salvi i casi di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali.
Il termine ordinario complessivo per la conclusione del procedimento è di novanta giorni. Se la domanda è completa e non ricorrono vincoli ostativi previsti dalla legge, il decorso del termine determina la formazione del silenzio-assenso. Il successivo diniego non può essere adottato nell’esercizio del potere primario di provvedere.
art. 21-nonies l. 241/1990
Una volta formato il silenzio-assenso, l’amministrazione può intervenire sull’assetto di interessi formatosi soltanto nel rispetto delle garanzie dell’autotutela, inclusi il contraddittorio procedimentale e la motivata ponderazione dell’interesse pubblico concreto con l’affidamento del privato.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Le relazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntate ai principi della collaborazione e della buona fede.
Il principio di collaborazione e buona fede impedisce all’amministrazione di adottare tardivamente un diniego senza considerare l’affidamento maturato dal privato in conseguenza della formazione del silenzio-assenso.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, essendo risultata manifestamente fondata sulla base degli atti di causa.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il termine per la conclusione del procedimento è pari a novanta giorni, risultanti dal termine di sessanta giorni per l’istruttoria e la proposta e dal successivo termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento finale.
- Quando la domanda di permesso di costruire è completa e non ricorrono i vincoli espressamente ostativi previsti dall’art. 20 d.P.R. 380/2001, il decorso inutile del termine procedimentale determina la formazione del silenzio-assenso.
- Il silenzio-assenso costituisce una valutazione legale tipica equivalente a un provvedimento di accoglimento; pertanto, la sua formazione non esclude che il titolo tacito possa essere successivamente rimosso, ma impone all’amministrazione di esercitare i poteri di autotutela secondo le garanzie previste dalla legge.
- Dopo la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire, un diniego tardivo non può essere adottato come esercizio del potere primario di provvedere e deve rispettare le garanzie dell’annullamento d’ufficio, tra cui il contraddittorio procedimentale e la motivata ponderazione dell’interesse pubblico concreto con l’affidamento del privato.
- Il vincolo cimiteriale, in quanto avente natura igienico-sanitaria, non rientra tra i vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali che impediscono, secondo l’art. 20 d.P.R. 380/2001, la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire.
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