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Ordinanza

Ordinanza n. 2073/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione del decreto ingiuntivo e del giudicato di ottemperanza, nonché inerzia del Commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto la sentenza del TAR che aveva accolto l’azione di ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Agrigento, ordinando al Consorzio ASI il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il Dirigente pro tempore del Dipartimento regionale delle attività produttive quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. Decorso inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo, la ricorrente aveva chiesto l’insediamento del Commissario. Il dirigente aveva delegato un funzionario, ma anche il termine assegnato per l’esercizio del potere sostitutivo era decorso senza attività. Dopo un ulteriore sollecito rimasto senza riscontro, la ricorrente aveva chiesto la sostituzione del Commissario ad acta per inerzia. Il TAR, con precedente ordinanza, aveva respinto la richiesta di sostituzione, reiterando l’ordine di provvedere e imponendo il deposito di una relazione sulle attività svolte e sulle ragioni del ritardo. Nonostante la comunicazione dell’ordinanza, alla camera di consiglio non risultavano intraprese attività esecutive né depositate relazioni dal dirigente commissario o dal delegato.

La decisione

Il TAR ha rilevato la persistente e totale inerzia dell’organo commissariale, nonostante la precedente reiterazione dell’ordine di esecuzione. Ha affermato che il Commissario ad acta, quale titolare di un ufficio pubblico e ausiliario del giudice dell’ottemperanza, è obbligato a dare esecuzione al giudicato nei termini e secondo le modalità stabilite dal giudice e può sottrarsi all’incarico soltanto per oggettive e comprovate ragioni ostative, da rappresentare tempestivamente. Ha inoltre precisato che l’inerzia è riferibile anche al dirigente delegante: la delega interna non trasferisce la titolarità dell’ufficio né lo esonera dalla responsabilità per l’esercizio del potere sostitutivo. In ragione dell’inerzia, il TAR ha reiterato l’ordine al Commissario ad acta, anche tramite il soggetto delegato, di eseguire il giudicato secondo le modalità già stabilite, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, imponendo entro lo stesso termine il deposito di una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle ragioni della perdurante inerzia. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, riservando la valutazione di ulteriori misure necessarie in caso di ulteriore inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento degli obblighi connessi alla funzione del Commissario ad acta quale ausiliario del giudice e titolare di un ufficio pubblico.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Richiamato in relazione ai poteri e agli obblighi del giudice dell’ottemperanza e del Commissario ad acta nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il Commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza è un ausiliario del giudice e titolare di un ufficio pubblico; deve eseguire il giudicato nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento giurisdizionale.
  • Il Commissario ad acta può sottrarsi all’incarico soltanto in presenza di oggettive e comprovate ragioni ostative, che devono essere rappresentate tempestivamente al giudice dell’ottemperanza; in mancanza, l’inerzia può determinare responsabilità per inosservanza degli obblighi dell’ufficio.
  • La delega interna delle funzioni commissariali non trasferisce la titolarità dell’ufficio né esonera il dirigente delegante dalla responsabilità per l’esercizio del potere sostitutivo e per l’esecuzione del giudicato.
  • La persistente inerzia del Commissario ad acta, anche dopo la reiterazione giudiziale dell’ordine di provvedere, legittima il giudice dell’ottemperanza a impartire un ulteriore ordine entro un termine perentorio, richiedendo contestualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte e sulle ragioni del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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