Sentenza del 26/04/2017 n. 10259 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 1999, determinando un reddito imponibile IRPEF di Lire 99.760.000 rispetto ai Lire 14.550.000 dichiarati. L'accertamento si fondava principalmente sugli incrementi patrimoniali derivanti dall'acquisto di immobili, al netto di un mutuo e dei proventi ottenuti dalla vendita di altri immobili, nonché sulla titolarità di una polizza assicurativa. Il contribuente sosteneva di poter giustificare le spese mediante redditi da locazione e fabbricati regolarmente dichiarati, redditi da lavoro dipendente, restituzioni di finanziamenti, disinvestimenti finanziari e disponibilità economiche del nucleo familiare. Contestava inoltre la rilevanza della polizza, stipulata nel 2000, rispetto all'anno d'imposta 1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi all'omessa o apparente motivazione della Commissione tributaria regionale sulle specifiche fonti di provvista indicate dal contribuente, sulla disponibilità delle risorse dei familiari e sulla natura e rilevanza della polizza assicurativa. Ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il sesto, infondati l'ottavo, il decimo e il dodicesimo, e assorbiti il nono e l'undicesimo. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'esistenza del maggior reddito, ma una riapertura del giudizio per una nuova valutazione adeguatamente motivata.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Disciplina l'accertamento sintetico e il redditometro. Per gli incrementi patrimoniali, l'Ufficio può presumere la provenienza reddituale delle somme impiegate, mentre il contribuente deve dimostrare analiticamente che le spese sono state sostenute con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o con altre specifiche disponibilità.
D.M. 10 settembre 1992
art. 1, art. 3 e Tabella allegata, punto 9
Individua gli elementi e i beni indice rilevanti ai fini del redditometro. La sentenza rileva che la polizza di assicurazione sulla vita era dedotta come esclusa dagli indici presuntivi e che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare specificamente tale questione.
Codice di procedura civile, art. 360
Prevede i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, la nullità della sentenza o del procedimento e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La Corte ha distinto l'omessa pronuncia, che non ricorreva, dalla motivazione apparente o insufficiente, che invece è stata ravvisata.
Costituzione, artt. 24 e 111
Richiamati in relazione al diritto di difesa e all'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziario; la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione e confrontarsi con le contestazioni concrete delle parti.
Massime di principio
- Nel redditometro, la presunzione derivante da spese o incrementi patrimoniali può essere superata dal contribuente mediante la prova documentale e specifica della provenienza delle somme da redditi già tassati, redditi esenti, somme soggette a ritenuta, finanziamenti, disinvestimenti o altre disponibilità lecite.
- Il giudice tributario non può limitarsi ad affermare genericamente che l'accertamento si fonda su dati certi: deve esaminare e motivare sulle singole fonti finanziarie indicate dal contribuente e sulla documentazione prodotta.
- Le disponibilità economiche dei familiari possono essere rilevanti, ma il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettiva disponibilità e il collegamento tra tali risorse e le spese contestate; la sola appartenenza al nucleo familiare non è normalmente sufficiente.
- Un bene o una spesa possono essere utilizzati come indice di capacità contributiva solo se rientrano nella disciplina applicabile ratione temporis e se risultano pertinenti all'anno d'imposta accertato.
- Una polizza assicurativa stipulata in un anno successivo non può essere automaticamente utilizzata per giustificare un accertamento relativo a un anno precedente; occorre verificare data, natura, decorrenza e disciplina normativa applicabile.
- La cassazione con rinvio per motivazione apparente non equivale all'annullamento definitivo dell'accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e può confermare o modificare l'esito sulla base di una motivazione completa.
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