Cassazione Penale, Ordinanza n. 20769/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato tratto a giudizio e condannato dal Giudice di pace per la permanenza irregolare sul territorio nazionale, essendo stato controllato in Italia privo di permesso di soggiorno. Avverso tale decisione veniva proposto atto di appello, riqualificato dalla Corte di cassazione come ricorso. Nel ricorso si deduceva, in sostanza, il mancato accertamento di circostanze che avrebbero potuto legittimare il trattenimento sul territorio, contestando anche l'attendibilità delle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria; si allegava inoltre, in modo generico, una stabile convivenza con cittadina italiana, circostanza che tuttavia non risultava essere stata dedotta né provata nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse completa e corretta nell'accertare gli elementi della fattispecie: l'imputato era stato controllato in territorio italiano privo di permesso di soggiorno. Ha giudicato il ricorso manifestamente infondato, osservando che le dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria non necessitano di riscontri e che la dedotta convivenza stabile con cittadina italiana non era stata previamente allegata né provata davanti al giudice di merito. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 286/1998
Integra il reato la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato privo di valido permesso di soggiorno, ove non risultino allegati e provati elementi idonei a escludere l'illiceità della presenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di ingresso o soggiorno illegale, l'accertamento della presenza dello straniero sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno può fondare la responsabilità quando non siano dedotte e dimostrate circostanze idonee a legittimare la permanenza.
- Le doglianze che si limitano a contestare in modo generico le dichiarazioni della polizia giudiziaria, senza indicare specifiche ragioni di inattendibilità o travisamento, sono manifestamente infondate.
- Circostanze favorevoli alla difesa, come una convivenza stabile con cittadino italiano, devono essere tempestivamente allegate e provate nel giudizio di merito; non possono essere introdotte utilmente per la prima volta in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, la Corte non rivaluta il fatto se la sentenza impugnata risulta sorretta da motivazione compiuta e logicamente coerente sugli elementi costitutivi del reato.
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