Ordinanza n. 6503/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa adozione di misura cautelare Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. REG2025 -OMISSIS-del 25/08/2025 Prot.Arma -OMISSIS-, notificato in data 23/09/2025, con cui è stato disposto il proscioglimento del ricorrente dalla Ferma Prefissata Iniziale e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da il 20\2\2026 : del provvedimento del Ministero della Difesa - Comando Sanità e Veterinaria, Reparto di Sanità di Roma, Prot. N. -OMISSIS- del 03/11/2025, notificato in data 25/11/2025, con cui il ricorrente è stato giudicato “Si idoneo al servizio militare, permanentemente non idoneo quale volontario in ferma per perdita dei requisiti previsti, in quanto questo Capo Reparto attribuisce il coefficiente 3 nelle caratteristica somato-funzionali LI e il coefficiente 3 nelle caratteristica somato-funzionali LS”, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da il 9\3\2026 : annullamento del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 13/02/2026 Prot. Arma -OMISSIS-, notificato in data 22/02/2026 con cui, previa declaratoria di annullamento del precedente provvedimento di proscioglimento, è stato disposto un nuovo proscioglimento del ricorrente dalla ferma prefissata iniziale per "perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di proscioglimento dalla ferma prefissata iniziale, fondati sulla perdita dei requisiti di idoneità psico-fisica, nonché il giudizio sanitario di permanente non idoneità quale volontario in ferma
Esito
La controversia
Il ricorrente, già volontario in ferma prefissata iniziale nell'Esercito Italiano e reclutato presso il 17° Reggimento Addestramento Volontari della Divisione Acqui in Capua, ha impugnato il primo provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata iniziale, notificato nel settembre 2025, nonché, con motivi aggiunti, il giudizio sanitario del novembre 2025 che lo aveva dichiarato idoneo al servizio militare ma permanentemente non idoneo quale volontario in ferma per perdita dei requisiti previsti, in ragione dell'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche somato-funzionali LI e LS. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato il nuovo decreto di proscioglimento del febbraio 2026, adottato previa declaratoria di annullamento del precedente provvedimento e fondato sulla perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di competenza territoriale, sottoponendolo al contraddittorio delle parti nella camera di consiglio. La questione ha riguardato l'individuazione del foro competente, non la fondatezza dei vizi sostanziali dedotti contro gli atti di proscioglimento e il giudizio sanitario.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sul ricorso e sui motivi aggiunti, indicando come giudice competente il TAR Sicilia. Ha ritenuto applicabile il criterio generale dell'estensione territoriale della res controversa previsto dall'art. 13 c.p.a., poiché il giudizio è stato instaurato quando il rapporto di servizio era già cessato e il ricorrente aveva perso lo status di militare. Non sono stati quindi ritenuti applicabili né il criterio della sede dell'autorità emanante né il foro speciale collegato alla sede di servizio. Poiché gli effetti diretti del provvedimento di scioglimento dalla ferma si proiettano sul soggetto ormai congedato nel luogo di residenza al momento della proposizione del ricorso, la competenza è stata individuata nel TAR Sicilia, essendo il ricorrente residente a Noto (SR). Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato nei modi e nei termini perentori di cui all'art. 15 c.p.a. Le spese della fase davanti al TAR Lazio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
Quando il ricorso contro lo scioglimento dalla ferma è proposto da un soggetto il cui rapporto di servizio è già cessato e che ha perso lo status di militare, opera il criterio generale dell'estensione territoriale della res controversa; la competenza si individua nel TAR dell'area in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento, coincidente con il luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
art. 15 c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al giudice amministrativo indicato come competente entro i modi e i termini perentori previsti dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nei casi previsti, qui applicato in relazione ai dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute, giustificando le cautele di oscuramento disposte per la diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Nel giudizio contro un provvedimento di scioglimento dalla ferma o di proscioglimento di un militare, se al momento della proposizione del ricorso il rapporto di servizio è già cessato e il ricorrente ha perso lo status militare, non si applicano il foro speciale della sede di servizio né il criterio della sede dell'autorità emanante; opera invece il criterio generale dell'art. 13 c.p.a.
- In tale situazione, la competenza territoriale si individua nel TAR dell'ambito territoriale in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento, normalmente coincidente con il luogo di residenza del ricorrente al momento dell'instaurazione del giudizio.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR indicato come competente nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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