Sentenza del 08/05/2023 n. 2960 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
massima 6/2023 Imposta di registro - Responsabilità solidale del notaio rogante - Distinzione tra imposta principale e imposta complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro (e imposte ipo-catastali) relativo a trasferimento di terreno; il notaio aveva dedotto che l'imposta richiesta fosse 'complementare' e che i terreni fossero ad uso agricolo. L'Amministrazione sosteneva che si trattava di correzione di un errore di autoliquidazione e quindi di imposta principale (postuma). Decisiva la qualificazione dell'imposta: se principale il notaio è solidalmente responsabile (art.57, comma 2 DPR 131/1986); se complementare o suppletiva la responsabilità non si estende al pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia. Ha qualificato l'imposta richiesta come imposta principale postuma, in quanto diretta a correggere un errore di autoliquidazione (il certificato di destinazione urbanistica allegato al rogito non attestava natura agricola ma destinazioni non agricole). In riforma della sentenza di primo grado, il ricorso del notaio è stato respinto. Condanna del notaio al rimborso delle spese di entrambi i gradi (importi specificati: primo grado euro 550,00; secondo grado euro 1.000,00 oltre oneri di legge).
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 57, comma 2
La responsabilita` dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive
Stabilisce che il notaio non è solidalmente responsabile per imposte complementari o suppletive; resta invece responsabile per l'imposta principale, ivi compresa quella 'postuma' che corregge errori di autoliquidazione.
Articolo richiamato per la distinzione tra imposta principale (anche 'postuma'), imposta suppletiva e imposta complementare; da tale distinzione discende la diversa responsabilità del notaio.
Norma citata in relazione alla riqualificazione dell'atto da parte dell'Ufficio; utile per definire il criterio con cui l'ufficio ricostruisce il contenuto dell'atto ai fini impositivi.
Tariffa, Parte Prima allegata al T.U. Registro, art. 1
Riferimento alla determinazione dell'aliquota applicabile all'atto contestato (aliquota del 9% richiamata nell'avviso).
Cass. ord. n. 25620/2022 (giurisprudenza)
Richiamata per confermare che l'imposta principale include anche il prelievo 'postumo' volto a correggere errori o omissioni dell'autoliquidazione telematica.
Cass. ord. n. 10329/2021 (giurisprudenza)
Precedente che riconosce la nozione di imposta principale anche nella versione integrativa richiesta per correggere errori di autoliquidazione.
Massime di principio
- Se l'ufficio richiede a posteriori una somma per correggere un errore od una omissione commessa in sede di autoliquidazione telematica, la somma va qualificata come imposta principale 'postuma' e il notaio rogante è solidalmente responsabile ai sensi dell'art.57 DPR 131/1986.
- Se la rettifica è finalizzata a correggere errori od omissioni imputabili all'Ufficio, si tratta di imposta suppletiva e il notaio non è responsabile.
- Se la rettifica consiste in una ricostruzione ermeneutica del contenuto giuridico dell'atto (ricostruzione a posteriori non riconducibile a correzione di autoliquidazione), la somma è imposta complementare e il notaio non è responsabile.
- Per valutare la qualificazione occorre esaminare il motivo indicato nell'avviso (se è la correzione di dati autoliquidati o altra ricostruzione), il momento temporale e la documentazione allegata al rogito (es. certificato di destinazione urbanistica, dichiarazioni, mappe).
- Prassi consigliata per i notai: conservare e allegare documentazione probatoria sulla qualificazione dell'immobile, verificare con il cliente le informazioni rilevanti per l'autoliquidazione, chiarire nelle dichiarazioni eventuali dubbi di destinazione d'uso e, in caso di avviso, contestare con evidenze tecniche l'erronea qualificazione se effettivamente il bene ha uso agricolo.
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