Ordinanza n. 64/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento n. 976 del 28 ottobre 2025, con il quale il Comune di Aragona ha annullato in autotutela il permesso di costruire n. 20 del 26 luglio 2024, già rilasciato alla parte ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di ragione, la nota di avvio del procedimento prot. n. 20283 del 14 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela di un permesso di costruire relativo a interventi comprendenti pergolati o pergotende
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela il permesso di costruire precedentemente rilasciato, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che l’annullamento era stato fondato anche su ragioni diverse da quelle indicate nella comunicazione di avvio, senza che su tali ulteriori ragioni fosse stato instaurato il necessario contraddittorio procedimentale. In secondo luogo, il giudice ha ritenuto rilevante che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere r) e af) ter, della legge regionale n. 16/2016, come modificata dalla legge regionale n. 27/2024, l’installazione di pergolati, pergotende e, in generale, opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, anche bioclimatiche e con strutture fisse di sostegno, rientra nell’edilizia libera quando non comporta la stabile realizzazione di nuovi volumi o superfici utili. Secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, tali profili rendevano assistiti da adeguato fumus boni iuris i motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire. La decisione è stata fondata sia sulla violazione del contraddittorio procedimentale, poiché l’Amministrazione aveva utilizzato ragioni ulteriori rispetto a quelle comunicate in avvio senza consentire alla società di interloquire, sia sulla plausibile riconducibilità delle opere contestate all’edilizia libera, in assenza di stabile creazione di nuovi volumi o superfici utili. La valutazione è espressamente limitata alla cognizione sommaria cautelare. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 22 ottobre 2026. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.
art. 3, comma 1, lett. r) e af) ter, l.r. n. 16/2016
Include nell’edilizia libera l’installazione di pergolati, pergotende e opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, anche bioclimatiche e con strutture fisse di sostegno, quando non determinino la stabile realizzazione di nuovi volumi o superfici utili.
l.r. 18 novembre 2024, n. 27
Ha modificato, per quanto rileva nella decisione, l’art. 3 della l.r. n. 16/2016.
Massime di principio
- Nel procedimento di annullamento in autotutela, l’Amministrazione non può fondare il provvedimento finale su ragioni diverse da quelle comunicate in avvio senza attivare un contraddittorio procedimentale sulle ragioni ulteriori.
- Rientrano nell’edilizia libera le pergole, le pergotende e le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, anche bioclimatiche e sostenute da strutture fisse, quando non comportino la stabile realizzazione di nuovi volumi o superfici utili.
- In sede cautelare, la plausibile violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale e la riconducibilità dell’intervento all’edilizia libera integrano un adeguato fumus boni iuris ai fini della sospensione dell’efficacia dell’atto edilizio impugnato.
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