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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29006/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 985/2021 che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 10/01/2020. I ricorrenti sostenevano che il ricorso fosse stato effettivamente proposto dal loro difensore (Avv. Franco Perolino) e che le loro firme in calce fossero state apposte solo per conferire nomina e procura speciale al difensore; a sostegno rilevavano la parte introduttiva che indica l'avvocato come proponente, l'uso della carta intestata, il tecnicismo dell'atto e la sottoscrizione del difensore "per autentica" delle firme degli imputati. Chiedevano annullamento della sentenza impugnata e sospensione degli effetti.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte ha effettuato un esame diretto dell'atto e ha rilevato che l'atto era personalmente sottoscritto dai due imputati e che la firma del difensore, accompagnata dalla dicitura "E' autentica Avv. Franco Perolino", costituiva attestazione di autenticità delle sottoscrizioni, non sottoscrizione in luogo degli imputati. Pertanto manca il requisito della sottoscrizione in calce previsto dall'art. 613, comma 1, c.p.p., requisito imprescindibile a pena di inammissibilità. Inoltre, anche a voler considerare incerte la portata testuale e la sottoscrizione, l'eventuale errore sarebbe stato al più di valutazione, non sanabile mediante il ricorso straordinario per errore di fatto. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    I ricorrenti hanno invocato questo rimedio (ricorso straordinario per errore di fatto) come via eccezionale per far rimuovere, per errore percettivo, la decisione sulla inammissibilità; la Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non fosse un errore di fatto rilevabile con questo strumento quando sia solo errore di valutazione.

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la sottoscrizione in calce dell'atto da parte dell'imputato (o del suo difensore quando richiesto) è un requisito formale imprescindibile a pena di inammissibilità; l'annotazione del difensore "E' autentica" non sostituisce la sottoscrizione richiesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per statuire l'obbligo di condanna dei proponenti alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per escludere la mancanza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente la loro assenza di colpa.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni)

    Richiamata per affermare che un errore di valutazione non è rimediabile mediante il ricorso straordinario per errore di fatto; il rimedio è circoscritto ai veri errori percettivi/fattuali.

Massime di principio

  • La sottoscrizione in calce prevista dall'art. 613 c.p.p. è requisito formale stringente: l'uso della carta intestata, l'indicazione del difensore come proponente o la firma del difensore per "autentica" non sostituiscono la mancata sottoscrizione personale quando la norma la richiede.
  • Quando un atto risulta testualmente sottoscritto dall'imputato e il difensore appone una formula del tipo "E' autentica", la Corte può ritenere che il difensore abbia solo attestato l'autenticità delle firme e non abbia sottoscritto l'atto in luogo dell'imputato.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è limitato ai veri errori percettivi/fattuali; non è lo strumento per correggere errori di valutazione o interpretazione giuridica della condotta processuale della stessa Corte.
  • Per evitare inammissibilità, è buona prassi rendere esplicito il conferimento di procura speciale con atto separato o frase chiara, e far sottoscrivere l'atto dal difensore come proponente ove la normativa lo preveda, evitando ambiguità nella forma della sottoscrizione.
  • L'inammissibilità per vizi formali può comportare la condanna alle spese e una somma alla Cassa delle ammende; la sussistenza o meno di colpa è valutata e non sempre esclude la condanna.

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