Cassazione Penale, Sentenza n. 19549/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna con tre motivi: (1) errata valutazione delle risultanze probatorie e riconoscimento illegittimo dell'aggravante della "destrezza" fondato esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, poi deceduta e acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.; (2) carattere essenzialmente indiziario degli elementi raccolti a carico dell'imputato; (3) intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato in quanto coinvolge questioni complesse sulla utilizzabilità e sulla valenza probatoria delle dichiarazioni predibattimentali di persona deceduta, soprattutto alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale che tutela il diritto di controesame e richiede garanzie compensative. Non essendovi elementi per pronunciare sul merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha verificato il decorso del termine di prescrizione e ha accertato che il termine massimo si è estinto il 21 luglio 2022, computando 193 giorni di sospensione per il sisma ai sensi dell'art. 17 d.l. n. 8/2017. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali della persona offesa successivamente deceduta; la Corte ha considerato rilevante non tanto l'utilizzabilità formale, quanto la valenza probatoria di tali dichiarazioni quando venga meno la possibilità di controesame.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come criterio processuale che consente, in ipotesi determinate, alla Corte di decidere senza rinvio; la Corte ha ritenuto però assenti gli elementi necessari per pronunciare sul merito ex art. 129, comma 2, e quindi non ha valutato ulteriormente il primo motivo nel merito.
art. 17 d.l. n. 8 del 2017
Norma che prevede la sospensione dei termini processuali a causa del sisma; è stata applicata nel conteggio della prescrizione (193 giorni di sospensione) ai fini dell'accertamento dell'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se una condanna si basa prevalentemente su dichiarazioni predibattimentali rese da una persona poi deceduta, il tribunale deve valutare con attenzione non solo l'ammissione formale di tali dichiarazioni, ma soprattutto la loro valenza probatoria alla luce del diritto al contraddittorio e della giurisprudenza sovranazionale (es. Corte EDU); in mancanza di garanzie compensative la prova può risultare meno convincente.
- Quando le prove a carico sono essenzialmente indiziarie, occorre verificare se esistono elementi ulteriori e corroboranti idonei a sorreggere una condanna; in assenza di tali elementi, il giudice può dover disporre approfondimenti o, se non possibile, non pronunciarsi sul merito.
- La prescrizione deve essere computata tenendo conto di tutte le sospensioni legislative dei termini processuali (es. misure straordinarie per calamità naturali): se dal computo risulta l'estinzione del reato la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- La Corte di legittimità può decidere senza rinvio ai sensi di norme procedurali speciali quando i presupposti per una decisione sostanziale sono chiari; in mancanza di tali presupposti è più prudente non decidere il merito e rilevare questioni processuali decisive come la prescrizione.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe sollevare sistematicamente profili relativi alla valenza probatoria delle dichiarazioni non sottoposte a controesame e controllare il corretto computo dei termini di prescrizione compresa l'applicazione di sospensioni straordinarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19420/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19422/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19423/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19424/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19426/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19427/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →