Sentenza n. 958/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie realizzate senza titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione relativa alla trasformazione, risalente al 2003, di un deposito agricolo pertinenziale in abitazione e ai successivi interventi di ristrutturazione eseguiti nel 2019. Hanno dedotto violazione di legge e difetto di istruttoria per la mancata considerazione della stabile dimora nell’immobile, delle gravi condizioni psicofisiche del ricorrente originario e della finalità assistenziale degli interventi; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, assumendo la sproporzione della demolizione rispetto alla modesta incidenza urbanistica delle opere; violazione dell’art. 8 CEDU per omessa ponderazione del diritto al rispetto della vita privata e dell’abitazione. Dopo il decesso del ricorrente originario, il processo è stato riassunto dalla moglie e dal figlio. È inoltre intervenuta ad adiuvandum la nuora, prospettando una futura destinazione agricola del manufatto e una possibile sanatoria mediante asservimento di ulteriori superfici agricole e adeguamento a alloggio del custode agricolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto pacifica l’assenza del titolo edilizio sia per la trasformazione originaria del deposito in abitazione sia per i successivi interventi. L’ordinanza di demolizione è stata qualificata come atto vincolato, il cui unico presupposto è l’accertamento dell’abusività dell’opera; pertanto l’amministrazione non dispone di discrezionalità e non deve ponderare le condizioni personali del destinatario, la destinazione di fatto dell’immobile o l’interesse privato alla sua conservazione. Per le medesime ragioni sono stati respinti il difetto di istruttoria e la censura di sproporzione. Quanto all’art. 8 CEDU, il giudice ha rilevato che la demolizione di un immobile abusivo è compatibile con la Convenzione quando non sia arbitraria e sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Nel caso concreto l’abuso era anteriore al deterioramento delle condizioni di salute del ricorrente, sicché mancava un nesso causale tra vulnerabilità personale e realizzazione dell’abuso; inoltre i ricorrenti erano comproprietari di una villa residenziale, con conseguente assenza di oggettiva impossibilità abitativa. Le prospettive di sanatoria e gli elementi sopravvenuti relativi alla qualifica di imprenditrice agricola della nuora e al progetto di destinazione agricola sono stati ritenuti estranei al giudizio, riguardante la legittimità dell’ordinanza al momento della sua adozione. Il silenzio del Comune non è stato considerato acquiescenza, poiché non era stata presentata una formale istanza di sanatoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e1), d.P.R. 380/2001
La trasformazione del deposito agricolo in abitazione e gli interventi accertati sono stati qualificati come nuova costruzione, eseguita in assenza del necessario titolo edilizio.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e dell’abitazione non impedisce la demolizione di immobili abusivi, purché la misura sia prevista dalla legge, non arbitraria e proporzionata allo scopo legittimo di tutela dell’ordinato assetto del territorio.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato: accertata l’assenza del titolo edilizio, l’amministrazione deve adottare la misura repressiva senza disporre di margini di discrezionalità in ordine alla ponderazione dell’interesse pubblico con le condizioni personali del destinatario o con la destinazione di fatto dell’immobile.
- Nei confronti dell’ordinanza di demolizione non sono utilmente deducibili il difetto di istruttoria e la violazione della proporzionalità quando le censure mirino a imporre all’amministrazione una valutazione discrezionale che la disciplina repressiva edilizia non contempla.
- L’art. 8 CEDU non preclude la demolizione di un manufatto abusivo, purché la misura sia fondata sulla legge, persegua lo scopo legittimo di tutela dell’assetto urbanistico, non sia arbitraria e risulti proporzionata; la valutazione deve tenere conto delle circostanze concrete, inclusa l’eventuale esistenza di altre soluzioni abitative.
- Le prospettive di futura sanatoria, fondate su elementi sopravvenuti o su documentazione non ancora presentata all’amministrazione, non incidono sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.
- Il silenzio dell’amministrazione su una prospettazione di sanatoria non produce acquiescenza né apre un procedimento se non è stata presentata una formale istanza corredata dalla documentazione prescritta.
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