Cassazione Penale, Sentenza n. 21504/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revoca dell'ordinanza del 14/01/2019 che aveva revocato il beneficio dell'indulto riconosciuto sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25/05/2003. Sosteneva che, a seguito della ricostituzione del cumulo per continuazione, la pena complessiva era stata rideterminata in misura tale da far venire meno il presupposto per la revoca dell'indulto (ossia la successiva condanna che aveva giustificato la revoca era stata, per effetto della continuazione, ridotta), e dunque il giudicato sarebbe stato «travolto» dalla continuazione in executivis. La vicenda processuale precedente comprendeva già rigetti e pronunce di inammissibilità su questioni analoghe (ordinanza di revoca impugnata dichiarata inammissibile il 4/7/2019; istanza rigettata il 25/7/2023 nel SIGE 1533/20; successivo rigetto del ricorso il 17/1/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile in quanto meramente ripropositivo delle questioni già esaminate e decise, applicando la preclusione processuale prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. In subordine (ad abundantiam) ha confermato la correttezza della valutazione del giudice dell'esecuzione: la revoca dell'indulto del 14/01/2019 era stata legittimamente disposta ed era rimasta irrevocata, con carattere definitivo; le vicende successive di rideterminazione della pena per effetto di continuazione non travolgono il giudicato che ha disposto la revoca, essendo la riduzione conseguente a trattamenti favorevoli non idonea a modificare retroattivamente la valutazione sulla congruità della pena al tempo della decisione. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo
Applicata come causa di preclusione processuale per dichiarare inammissibile l'istanza ripropositiva di questioni già decise senza nuovi elementi; non è richiesta la caratteristica di definitività del precedente provvedimento per attivare la preclusione
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
riguarda la disciplina dell'udienza camerale partecipata per le istanze di esecuzione
La Corte rileva che il fatto che l'ordinanza di inammissibilità sia stata adottata dopo udienza camerale partecipata non comporta pregiudizio per l'interessato; la procedura diversa non incide sull'interesse al ricorso e sulla possibilità di impugnazione
ricorribile per cassazione
Richiamato in relazione alla possibilità di impugnare davanti alla Cassazione le ordinanze del giudice dell'esecuzione nei limiti e con le modalità previste dall'art. 606
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 20226 del 08/06/2020 (Pirrello, Rv. 279368 - 01)
è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza ad esito di udienza camerale partecipata, ex art. 666, comma 3, anziché 'de plano' ai sensi del comma 2
Conferma che la forma dell'udienza camerale partecipata non lede l'interesse e non modifica la regola di inammissibilità quando l'istanza è manifestamente infondata
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019 (Pellegrino, Rv. 278283 - 01)
la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività
Precisa che la norma mira a prevenire riproposizioni inutili e contrasto di decisioni quando la situazione di fatto è immutata, indipendentemente dalla definitività del precedente provvedimento
Massime di principio
- Un'istanza esecutiva che ripropone le stesse questioni già definite senza apportare elementi nuovi è inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.: per ottenere l'ammissibilità è necessario prospettare fatti o elementi nuovi o rilevanti rispetto alle decisioni precedenti
- La rideterminazione della pena per effetto della continuazione in executivis non travolge automaticamente il giudicato o le decisioni definitive (es. revoca dell'indulto) già adottate, salvo che emerga un elemento nuovo idoneo a incidere sulla legittimità del provvedimento precedente
- Se la revoca dell'indulto è divenuta definitiva (non impugnata o impugnata senza successo), le vicende successive che hanno ridotto la pena non eliminano retroattivamente la valutazione sulla congruità e legittimità della revoca, soprattutto se la riduzione deriva da istituti diversi (trattamenti favorevoli)
- La scelta del rito (udienza camerale partecipata vs decisione 'de plano') non costituisce di per sé vizio idoneo a compromettere il diritto di impugnazione o a determinare pregiudizio all'interessato quando l'istanza è manifestamente infondata
- Per evitare sanzioni e condanne per spese/ammende, chi impugna deve indicare chiaramente nuovi elementi o motivi idonei a superare la preclusione processuale; la mera reiterazione di argomentazioni già respinte comporta il rigetto e possibili conseguenze economiche
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