Sentenza n. 461/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione - del provvedimento della Questura di Fermo del 20/8/2025, identificato al Cat.-OMISSIS- con il quale veniva decretata la “revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo n.-OMISSIS- rilasciata dalla Questura di Fermo in data 20/08/2024 ad -OMISSIS-”, notificato il 24/08/2025; - del provvedimento/verbale del 30/5/2025 con il quale il personale della Questura di Fermo, disponeva il ritiro cautelare delle armi detenute da -OMISSIS- nonché della licenza di porto di fucile di cui è titolare, procedendo al sequestro di una bomboletta Spray Anti-aggressione ritenuta non conforme alla normativa vigente; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, ritiro cautelare delle armi e della licenza e sequestro di uno spray anti-aggressione
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, adottata dopo il ritiro cautelare delle armi e il sequestro, presso la sua abitazione, di una bomboletta spray anti-aggressione ritenuta non conforme alla normativa e per la quale era stato deferito all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 della l. n. 895/1967. Ha dedotto la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo di avere depositato una memoria difensiva e richiesto l'audizione personale, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento. Ha inoltre dedotto l'omessa valutazione delle giustificazioni, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l'illogicità e l'erroneità del giudizio prognostico di inaffidabilità e pericolosità. In particolare, ha evidenziato di non avere acquistato personalmente lo spray, di averlo ricevuto da un terzo, di averlo ritenuto legale sulla base della pubblicità del venditore, che la sua composizione non era stata ancora accertata mediante analisi di laboratorio, che il prodotto era integro e non era mai stato utilizzato, e che egli era incensurato e non aveva posto in essere condotte violente o minacciose.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca della licenza, il ritiro cautelare delle armi e della licenza e gli atti connessi, ordinando alla Questura di Fermo la restituzione della licenza e delle armi. Il giudice ha riconosciuto che uno spray urticante può, a determinate condizioni, costituire un'arma impropria e che la detenzione illegale di aggressivi chimici è sanzionata dall'art. 2 della l. n. 895/1967. Tuttavia, i provvedimenti di divieto, diniego o revoca del porto d'armi richiedono condanne o denunce per reati rilevanti, con motivazione rafforzata in caso di mera denuncia non seguita da condanna, oppure un fondato rischio di abuso delle armi, anche derivante da incapacità di custodirle adeguatamente. Nel caso concreto, la distinta della carta utilizzata per l'acquisto online era intestata a una persona diversa dal ricorrente, sicché la riferibilità della condotta non risultava dimostrata, ferme le valutazioni del giudice penale. Lo spray era stato trovato nell'abitazione, ancora integro e mai utilizzato; non risultavano minacce o impieghi dell'oggetto. La pubblicità lo presentava come prodotto a base di estratto di olio di peperoncino e l'amministrazione non aveva prodotto etichette o documentazione idonee a dimostrarne incontestabilmente la non conformità, accertabile solo mediante analisi chimiche. Il TAR ha quindi ritenuto sussistente la buona fede del ricorrente ed escluso, sulla base degli elementi acquisiti, un concreto rischio di abuso delle armi. Ha inoltre ritenuto non sufficiente il fatto che il ricorrente fosse una guardia giurata per attribuirgli competenze tecniche necessariamente idonee a verificare la composizione chimica di un prodotto di libera vendita. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
I provvedimenti relativi al diniego, alla revoca o al divieto di detenzione e porto d'armi presuppongono la ricorrenza di condanne o denunce per reati rilevanti, oppure di elementi idonei a fondare un concreto giudizio prognostico di abuso; la mera denuncia non determina automatismi e richiede una motivazione rafforzata se non seguita da condanna.
art. 2 l. n. 895/1967
La detenzione illegale di aggressivi chimici può integrare la fattispecie sanzionata dalla norma, ma l'accertamento di tale illecito non rende automaticamente legittima la revoca del porto d'armi, dovendo essere verificati la riferibilità della condotta, la buona fede e il concreto rischio di abuso.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non esaurisce il contraddittorio quando l'amministrazione omette di considerare le memorie difensive e le richieste partecipative effettivamente presentate dall'interessato.
art. 1 l. n. 241/1990
L'esercizio del potere amministrativo in materia di armi deve rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, incluso il principio di proporzionalità.
Massime di principio
- La revoca del porto d'armi non può fondarsi sulla mera esistenza di una denuncia o di un procedimento penale, senza una motivazione rafforzata che dimostri la concreta incidenza della condotta sull'affidabilità del titolare e il rischio di abuso delle armi.
- Il giudizio prognostico di inaffidabilità ai fini della revoca del porto d'armi deve essere fondato su elementi concreti, riferibili all'interessato e idonei a evidenziare un pericolo attuale o plausibile di abuso delle armi o di loro custodia inadeguata; non è sufficiente una condotta meramente ipotizzata, non accertata o non riferibile al titolare.
- La detenzione, presso l'abitazione, di uno spray potenzialmente non conforme, integro e mai utilizzato, in presenza di elementi indicativi della buona fede dell'interessato e dell'assenza di minacce o violenze, non dimostra di per sé il rischio di abuso delle armi necessario per revocare il porto d'armi.
- L'amministrazione deve valutare le memorie difensive tempestivamente presentate e gli elementi da esse dedotti; l'omessa considerazione delle giustificazioni dell'interessato può determinare il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di revoca.
- In materia di porto d'armi, il potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza è soggetto al principio di proporzionalità e richiede la ponderazione della riferibilità della condotta, della personalità dell'interessato, delle concrete modalità del fatto e della specifica destinazione del titolo, senza automatismi derivanti dalla sola contestazione penale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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