Cassazione Penale, Sentenza n. 34205/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per i reati di cui all'art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il difensore ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che: a) il fatto di cessione (capo 25) corrisponderebbe a circa 10 grammi di cocaina (desunto dal prezzo di 1.110 euro); b) l'acquisto per rivendita (capo 26) riguarderebbe 50 grammi, ruolo in cui Peluso sarebbe stato solo "trasportatore" utilizzando il motoveicolo del complice Andrea Coppolino; c) le condotte sono state occasionali e ravvicinate nel tempo (4-12 agosto), dunque rientranti nei limiti di lieve entità riconosciuti dalla giurisprudenza.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo infondata la deduzione sulla particolare tenuità. Nella valutazione complessiva il Tribunale ha ritenuto che le condotte di Peluso si inserivano in una catena di distribuzione della cocaina con potenziale diffusività: Peluso avrebbe condotto uno spacciatore da Coppolino, contrattando la fornitura e pagando il prezzo, mostrando "significativo attivismo"; in un altro episodio avrebbe sollecitato più volte rifornimenti da un grossista (Antonio Guerrini), dimostrando conoscenza dettagliata dell'attività criminale. Pur essendo incensurato, Peluso ha mostrato di conoscere i meccanismi del traffico e di frequentare soggetti con precedenti specifici, elementi che hanno escluso la lieve entità della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Peluso è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
La valutazione della "particolare tenuità" (comma 5) richiede una valutazione complessiva del fatto con riferimento a mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità delle sostanze (grado di purezza). Qui il Tribunale ha ritenuto che, nonostante le quantità relativamente contenute, la collocazione delle condotte nella catena distributiva e l'attivismo dell'imputato escludessero la lieve entità.
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso nel reato; il provvedimento contestava a Peluso il concorso nel traffico di sostanze stupefacenti con altri soggetti, elemento che ha inciso sulla valutazione della gravità complessiva della condotta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente nel caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare Peluso al pagamento delle spese.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706)
Conferma il principio che la particolare tenuità va valutata complessivamente secondo i parametri indicati, in coerenza con i principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena; utilizzata per sostenere la necessità di un giudizio complessivo e non meramente quantitativo.
Massime di principio
- La rilevanza della particolare tenuità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non è determinata solo dalla quantità della sostanza, ma da una valutazione complessiva che considera mezzi, modalità, ruolo dell'agente, circostanze e potenziale diffusività.
- Quantitativi relativamente contenuti (es. decine di grammi) possono favorire il riconoscimento della tenuità, ma possono essere contrastati se l'imputato svolge un ruolo attivo o centrale nella catena di distribuzione (procacciamento, mediazione, contatti con grossisti).
- Il ruolo di "trasportatore" può essere valutato come attenuante o come elemento di occasionalità solo se è effettivamente marginale e privo di elementi di iniziativa o organizzazione; ripetuti atti di mediazione o sollecitazione a rifornirsi aggravano la posizione.
- La brevità temporale e l'occasionalità delle condotte (episodi ravvicinati ma sporadici) sono elementi a favore della tenuità, ma perdono peso se sussistono collegamenti con una catena distributiva o rapporti stabili con soggetti pregiudicati.
- La prova di "estraneità" rispetto all'ambiente criminale e l'assenza di contatti con grossisti o di significativi atti di promozione/organizzazione sono fattori decisivi per ottenere il riconoscimento della tenuità; è utile documentare mancanza di precedenti, rapporto marginale e assenza di utile significativo.
- La valutazione resta ampiamente discrezionale e motivata dal giudice: per ottenere l'accoglimento è necessario fornire elementi fattuali convincenti che incidano sulla valutazione complessiva (es. dichiarazioni, tracce finanziarie, testimonianze che attestino il ruolo marginale).
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