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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33191/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società che svolgeva attività di studio di ingegneria. L'Ufficio contestava un'operazione complessa articolata in due atti notarili: costituzione di una società veicolo con conferimento di un ramo d'azienda avente ad oggetto progetti per impianti fotovoltaici, e successiva cessione delle quote della veicolo a un soggetto estero. L'Amministrazione riqualificava l'operazione come cessione di prestazioni di servizi, recuperando componenti positivi di reddito ai fini IRES, IRAP e IVA e negando l'applicabilità del regime di participation exemption ex art. 87 TUIR, ritenendo insussistente il requisito della commercialità in capo alla contribuente. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio; con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per mancato confronto con i motivi di gravame, e, dall'altro, violazione degli artt. 87 e 55 TUIR e 2555 c.c., sostenendo che la commercialità andasse valutata in concreto e che, nel caso, la società non avesse mai svolto un'effettiva attività commerciale, essendosi limitata a progettare gli impianti, costituire la società veicolo e cederne poi le quote senza realizzare gli impianti.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Dalla memoria dell'Agenzia e dallo stralcio dell'elenco definitivo delle domande di definizione agevolata ex art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022 risultava che la controversia era stata regolarmente definita e che non era stato notificato alcun diniego nei termini previsti. In applicazione della disciplina sulla definizione agevolata delle liti tributarie, la Corte ha quindi preso atto dell'estinzione del processo; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato, non trattandosi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato come parametro per censurare la motivazione apparente della sentenza di appello

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è evocato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è evocato per denunciare violazione di legge in tema di requisiti del regime PEX

  • art. 87 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    disciplina il regime di participation exemption, subordinato alla sussistenza dei relativi requisiti, tra cui la commercialità della partecipazione/attività

  • art. 55 TUIR

    è richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione fiscale dell'operazione e dei componenti reddituali

  • art. 2555 c.c.

    è richiamato per la nozione di azienda e per sostenere la corretta qualificazione del ramo conferito

  • art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; l'inserimento della lite nell'elenco e l'assenza di diniego determinano l'estinzione del giudizio

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    prevede che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate

  • art. 1, commi 200-201, L. n. 197/2022

    disciplinano il diniego della definizione agevolata, il regime di impugnazione e il collegamento con l'estinzione del giudizio

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    richiamato per la disciplina dei processi dichiarati estinti e dell'eventuale diniego della definizione

  • art. 1, comma 200, L. n. 197/2022

    stabilisce il termine e le modalità di notificazione del diniego della definizione agevolata

  • art. 1, comma 201, L. n. 197/2022

    stabilisce che il diniego è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato solo indirettamente in rapporto al doppio contributo unificato, che la Corte esclude

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando regolarmente perfezionata e non seguita da diniego nei termini di legge, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • In presenza dell'inserimento della lite nell'elenco delle domande di definizione agevolata e dell'assenza di un provvedimento di diniego, il giudice deve prendere atto dell'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale della definizione agevolata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione per definizione agevolata, poiché la misura è circoscritta ai soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • La contestazione del regime PEX può riguardare la verifica sostanziale del requisito della commercialità e la corretta qualificazione dell'operazione ai fini fiscali, ma tali questioni restano assorbite se sopravviene la definizione agevolata della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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