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Sentenza

Sentenza n. 2112/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 427/2024, depositata in data 15.10.2024

Giustizia amministrativa202503245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 427/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 427/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per quattro anni scolastici, per l'importo di euro 500,00 annui. Il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione. L'ottemperanza non comprende le spese liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori, poiché tale specifica pretesa non è stata azionata nel presente giudizio. Il ricorrente aveva inoltre preteso gli interessi sulle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Lodi. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Lodi e Pavia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il giudice ha escluso gli interessi, ritenendo che l'importo della carta docente sia stabilito al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, anche se utilizzato nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La domanda principale è stata quindi accolta, ma nei limiti precisati quanto alle spese del giudizio presupposto e agli interessi.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni consente di accertare l'inadempimento rispetto al titolo esecutivo.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione

    Il valore della carta docente è nominale e non può essere maggiorato di interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato, ritualmente notificata e divenuta esigibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il mancato pagamento anche parziale consente di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • Quando l'amministrazione resistente non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce elementi sull'avvenuta esecuzione, il giudice può accertare l'inadempimento sulla base del titolo e della documentazione prodotta dal ricorrente.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Le somme attribuite a titolo di carta docente, essendo determinate al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni, non sono incrementabili con interessi neppure quando la loro utilizzazione avvenga nell'anno successivo a quello di erogazione.
  • Il giudizio di ottemperanza non si estende automaticamente alle spese liquidate nel giudizio presupposto in favore dei difensori mediante distrazione, se tale specifica pretesa non è stata azionata nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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