Sentenza n. 193/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento: - dell'ordinanza n. 19/2025 e di tutti i suoi allegati, adottata in data 4.6.2025 e notifica in pari data, avente ad oggetto “Requisizione degli impianti di pubblica illuminazione siti nel territorio del Comune di Agira - Enel Sole S.r.l.”, nella parte in cui ha ordinato, per pretese e non meglio specificate ragioni d'urgenza e necessità, la requisizione di 929 impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole S.r.l., senza previamente avviare la necessaria procedura di riscatto prevista dal RD 2578/1925 e dal DPR 902/1986, e senza corrispondere ad Enel Sole alcuna indennità; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra i quali: la nota prot. n. 13228/2025 del 13.6.2025, avente per oggetto “Convocazione per immissione in possesso di n. 929 impianti di pubblica illuminazione - Comune di Agira”, con la quale il Comune di Agira ha comunicato all'odierna ricorrente che in data 17.6.2025 si sarebbe proceduto alla redazione del verbale di immissione in possesso degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole; - il verbale di immissione in possesso degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole, redatto in data 17.6.2025, con il quale si dà atto dell'immissione in possesso da parte dell'ente comunale di “n. 929 impianti attualmente nella disponibilità della società Enel Sole S.r.l.” ubicati nel territorio comunale, così come analiticamente descritti negli allegati alla predetta ordinanza sindacale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di requisizione di 929 impianti di pubblica illuminazione, nonché convocazione per l’immissione in possesso e relativo verbale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario di impianti)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 19/2025 e gli atti consequenziali con cui il Comune ha requisito e preso possesso di 929 impianti di illuminazione pubblica ritenuti di proprietà della società. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 26 della convenzione stipulata tra le parti, del R.D. n. 2578/1925 e del d.P.R. n. 902/1986, sostenendo che gli impianti preesistenti non rinnovati non fossero divenuti automaticamente di proprietà comunale e che il Comune avrebbe dovuto attivare la procedura di riscatto, determinare il valore industriale e corrispondere la relativa indennità. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio. Con il secondo motivo ha contestato la violazione degli artt. 42 e 97 Cost., degli artt. 50 e 54 TUEL, dell’art. 835 c.c., dell’art. 7 della legge n. 2248/1865 e della convenzione, lamentando l’insussistenza dei presupposti di contingibilità, urgenza e grave pericolo per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, nonché difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse la proprietà degli impianti, e ha difeso la legittimità dell’ordinanza in ragione della necessità di garantire la continuità del servizio e di superare la mancata riconsegna degli impianti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse l’esercizio di un potere autoritativo di requisizione e rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a., non una mera rivendicazione proprietaria. Nel merito, ha interpretato l’art. 26 della convenzione distinguendo tra impianti già comunali, nuovi impianti o impianti sostanzialmente rinnovati, divenuti o destinati a divenire comunali, e impianti preesistenti di proprietà della società non significativamente modificati. I 929 impianti controversi sono stati ricondotti a quest’ultima categoria; pertanto, il Comune non poteva acquisirli unilateralmente senza la procedura di riscatto e senza la determinazione e corresponsione dell’indennità commisurata al valore industriale, con conseguente lesione del diritto di proprietà. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata la contestazione relativa all’assenza dei presupposti dell’art. 54 TUEL: la requisizione non era diretta a fronteggiare un’emergenza oggettiva, ma a risolvere una controversia patrimoniale sulla proprietà e sulla consegna degli impianti. Erano disponibili strumenti ordinari, incluse azioni giudiziarie possessorie, mentre il servizio di illuminazione sarebbe comunque proseguito fino al subentro del nuovo gestore. Mancavano quindi il grave e immediato pericolo e l’urgenza qualificata richiesti per l’ordinanza contingibile e urgente. Il ricorso è stato accolto e sono stati annullati l’ordinanza e gli atti consequenziali; il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a.
La controversia sugli effetti di un provvedimento autoritativo di requisizione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 26 della convenzione del 9 luglio 2002
L'impianto di illuminazione pubblica esistente di proprietà Comunale e tutti i nuovi impianti realizzati nel territorio Comunale da Sole o da Terzi nel corso della durata di validità della convenzione, sono e rimarrano di proprietà del Comune
La clausola distingue tra impianti già comunali, nuovi o sostanzialmente rinnovati, destinati al Comune, e impianti preesistenti della società non modificati in modo significativo, la cui proprietà non viene trasferita automaticamente.
artt. 1 e 24 R.D. n. 2578/1925
L’acquisizione comunale degli impianti di illuminazione privata richiede il rispetto della procedura di riscatto e il pagamento di un’indennità commisurata al valore industriale degli impianti.
artt. 8 e ss. d.P.R. n. 902/1986
La procedura di riscatto deve comprendere gli adempimenti previsti dalla disciplina, tra cui preavviso, stato di consistenza, determinazione dell’indennità e, in mancanza di accordo, arbitrato.
art. 54 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti richiede una situazione concreta di grave e immediato pericolo per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana; non può essere utilizzato per risolvere controversie patrimoniali quando siano disponibili strumenti ordinari.
art. 42 Cost.
L’acquisizione autoritativa di beni privati deve rispettare i presupposti e le garanzie previste dalla legge, inclusa la corresponsione dell’indennità.
art. 835 c.c.
La requisizione di beni privati per pubblico interesse è soggetta ai presupposti e alle modalità legalmente previste e non consente l’acquisizione gratuita dei beni.
Massime di principio
- La requisizione autoritativa di beni disposta con ordinanza contingibile e urgente rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la controversia concerne la legittimità dell’esercizio del potere, anche se incide su una contestazione relativa alla proprietà dei beni.
- Una convenzione che attribuisce al Comune gli impianti esistenti già comunali e i nuovi impianti realizzati o sostanzialmente rinnovati durante la gestione non determina, in assenza di una previsione univoca, il trasferimento automatico degli impianti preesistenti di proprietà privata rimasti sostanzialmente invariati.
- L’acquisizione comunale di impianti di illuminazione pubblica di proprietà privata, quando non operi un trasferimento convenzionale della proprietà, richiede l’attivazione della procedura di riscatto prevista dalla legge, la determinazione del valore industriale e la corresponsione della relativa indennità.
- Il potere contingibile e urgente previsto dall’art. 54 TUEL presuppone un grave e immediato pericolo concreto per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana e non può essere esercitato per comporre una controversia patrimoniale o possessoria, quando l’amministrazione disponga di strumenti ordinari e il servizio pubblico possa comunque essere garantito.
- L’amministrazione non può utilizzare un’ordinanza contingibile e urgente per eludere le garanzie procedurali e indennitarie previste per il riscatto o l’acquisizione coattiva di beni privati.
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