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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4859/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per ricettazione e rapina; dedotte: 1) eccessività della pena e omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; 2) violazione dell'art. 599-bis cod.proc.pen. e difetto di motivazione per il rigetto della richiesta di concordato in appello volta al riconoscimento della continuazione tra i fatti del presente giudizio e quelli già oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 13/03/2018.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte d'Appello, che ha escluso l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. alla luce della molteplicità degli oggetti trafugati; tale motivazione è fondata su elementi di fatto non censurabili in questa sede. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il cosiddetto "concordato in appello" (artt. 599-bis e 602 co.1-bis cod.proc.pen. reintrodotti dalla legge n.103/2017) è proponibile solo in relazione a motivi già avanzati con l'atto di impugnazione e non può introdurre richieste nuove nell'udienza di trattazione; pertanto la richiesta di concordato in udienza, non essendo stata supportata da un motivo di appello sulla continuazione esterna, era improcedibile. Per questi motivi l'impugnazione è dichiarata infondata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • Costituzione, artt. 27, comma 1 e 3

    La censura costituzionale relativa all'eccessività della pena è stata ritenuta infondata perché la contestata misura sanzionatoria è stata adeguatamente motivata dal giudice di merito; non è emersa alcuna illogicità nella valutazione che giustificasse intervento di legittimità.

  • art. 606 lett. b) cod.proc.pen.

    Invocato quale parametro di controllo per la presunta eccessività della pena per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non fosse illogica o contraddittoria e quindi non sussistessero i presupposti di annullamento per la censura basata su tale lettera.

  • art. 62 n. 4 cod.pen.

    L'attenuante invocata dalla difesa è stata esclusa dal giudice di appello a motivo della molteplicità degli oggetti trafugati; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta e non sindacabile la valutazione di fatto che ha portato all'esclusione dell'attenuante.

  • artt. 599-bis e 602 co. 1-bis cod.proc.pen.

    La disciplina del concordato in appello (reintrodotta dalla legge n.103/2017) è interpretata nel senso che il concordato può riguardare solo i motivi già proposti con l'atto di impugnazione; non è ammessa la formulazione di richieste nuove in sede di udienza di trattazione.

  • legge n. 103 del 2017

    La riforma ha reintrodotto la possibilità di concordato in appello ma l'interpretazione applicata dalla Corte limita tale strumento ai motivi di impugnazione già formulati, escludendo la ristrutturazione dell'oggetto del giudizio in udienza mediante nuove richieste.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso per cassazione constatandone l'infondatezza.

  • art. 173-bis disp.att. cod.proc.pen.

    Norma procedurale utilizzata per la sintesi dei motivi di ricorso nel contraddittorio, richiamata nella descrizione dei motivi dedotti in cassazione.

Massime di principio

  • Le valutazioni sulla sussistenza o meno di attenuanti basate su elementi di fatto (es. molteplicità degli oggetti trafugati) sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca solo in presenza di illogicità o contraddizione evidente.
  • Il 'concordato in appello' previsto dagli artt. 599-bis e 602 co.1-bis cod.proc.pen. è utilizzabile solo con riferimento a questioni già sollevate nell'atto di impugnazione: non è ammessa l'introduzione in udienza di nuove richieste o nuovi motivi che mutino l'oggetto del giudizio di appello.
  • Chi intende far valere in appello una determinata istanza (es. il riconoscimento di una continuazione con precedente sentenza) deve proporre espressamente il relativo motivo nell'atto di impugnazione, altrimenti perde la possibilità di insistere su tale richiesta in sede di udienza.
  • Le censure di eccessività della pena devono essere fondate su profili di illogicità, manifesta irrazionalità o violazione di legge nella motivazione: la sola discrepanza soggettiva non è sufficiente per la riforma in Cassazione.
  • Se il ricorso per cassazione è ritenuto infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.; occorre quindi valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
  • In presenza di pronunce anteriori su fatti collegabili, è opportuno valutare e porre tempestivamente (nella fase di impugnazione) questioni di continuazione o cumulo, poiché la possibilità di sanare omissioni procedurali in sede di trattazione di appello è limitata.

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