Cassazione Civile, Ordinanza n. 21790/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un immobile ha agito per ottenere la condanna della vicina ad arretrare il proprio fabbricato finestrato, deducendo che il regolamento edilizio comunale prevedeva una distanza minima di cinque metri dal confine, mentre la costruzione avversaria risultava a circa 3,95 metri. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base della consulenza tecnica. In appello, però, la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la disciplina locale che consentiva, in presenza di preesistenti fabbricati posti a distanza inferiore, di collocare l’altro edificio alla medesima distanza, purché le finestre non insistessero su vani abitabili; ha inoltre escluso rilievo al portoncino d’ingresso e ha giudicato irrilevante la modestissima difformità di pochi centimetri, considerandola tollerabile. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 3, lett. b) del regolamento edilizio comunale, dell’art. 9, comma 1, n. 2, d.m. n. 1444/1968 e degli artt. 872 e 873 c.c., sostenendo che il regolamento locale fosse illegittimo perché contrastante con il limite inderogabile di 10 metri tra pareti finestrate imposto dalla norma statale e che non fosse consentito ai regolamenti comunali restringere la nozione di parete finestrata al caso in cui la finestra si apra su un vano abitabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in materia di distanze tra costruzioni, l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, avendo efficacia di legge statale, prevale sulle previsioni contrastanti degli strumenti urbanistici locali, i quali devono essere disapplicati se introducono una disciplina meno rigorosa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate opera in modo assoluto, senza limitazioni fondate sulla destinazione abitabile dei vani cui le finestre si aprono. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 3, lett. b), regolamento edilizio del Comune di Pistoia
La norma locale è stata ritenuta dalla Corte territoriale applicabile, ma in cassazione è stata considerata illegittima nella parte in cui restringe la disciplina delle distanze rispetto alla norma statale inderogabile.
art. 9, comma 1, n. 2, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
Ha efficacia di legge dello Stato; impone un distacco minimo assoluto di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; prevale sulle previsioni contrastanti dei regolamenti locali e si inserisce automaticamente negli strumenti urbanistici disapplicando le disposizioni illegittime.
art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150
È richiamato come base di delega del d.m. n. 1444/1968, a sostegno della sua efficacia di legge statale.
art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765
È menzionato come norma che ha aggiunto all’art. 41-quinquies la delega per l’emanazione del d.m. n. 1444/1968.
art. 872 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; il testo della decisione non sviluppa un autonomo principio applicativo su questa disposizione.
art. 873 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che i regolamenti locali possono prevedere solo distanze maggiori rispetto alla disciplina codicistica.
Massime di principio
- In materia di distanze tra costruzioni, il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9, comma 2, ha efficacia di legge statale e prevale sulle previsioni contrastanti degli strumenti urbanistici locali, che devono essere disapplicate nella parte incompatibile.
- La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti opera come limite inderogabile e non può essere ristretta dai regolamenti comunali mediante definizioni più limitative di "parete finestrata".
- La disciplina urbanistica sulle distanze tutela il corretto distacco tra edifici e non soltanto la veduta o l’apertura dei vani abitabili; pertanto l’interpretazione delle norme locali non può consentire edificazioni che riducano la portata del limite statale.
- Quando una sentenza d’appello omette di applicare la norma statale inderogabile sulle distanze e si fonda su una disposizione locale contra legem, la decisione è cassabile con rinvio per nuovo esame conforme ai principi di diritto.
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