Sentenza n. 732/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) in parte qua, della nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’Ambiente, del 19 novembre 2025, prot. n. 79710, avente ad oggetto “Istanza di concessione demaniale marittima, ex art. 41 l.r. 3/2016, come modificato dall’art. 20 della l.r. 8/2018, Bando DDG n. 640 del 24/07/2019, relativa al Lotto 9 («Ex Cupole» - Fg. 5, P.lle nn. 1048 e 1049 di 1.322,93 m2 e 1.713,93 m2), in Via Marinaio d’Italia nel Comune di Milazzo”, limitatamente alla parte in cui si dispone che la “ricostruzione dovrà essere preceduta dal rilascio di regolare titolo edilizio rilasciato dal Comune di Milazzo in applicazione di quanto disposto dalla suddetta L.R. n. 78/76. In mancanza di regolare titolo si avvierà il procedimento di archiviazione dell’istanza di concessione”; 2) della nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’Ambiente, del 17 dicembre 2025, prot. n. 86160, avente ad oggetto “Richiesta di C.D.M. per una superficie di 3.036,86 m2, Bando DDG n. 640 del 24/07/2019, relativa al Lotto 9 («Ex Lido Le Cupole» - Fg. 5, P.lle nn. 1048 e 1049 di 1.322,93 m2 e 1.713,93 m2) e dell’area extra pari a 811,68 mq. in Via Marinaio d’Italia nel Comune di Milazzo. Richiesta pagamento canone/imposte”; 3) ove occorra, del parere dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione siciliana, Dipartimento Urbanistica, 10 novembre 2025, prot. n. 17320, mai comunicato e/o notificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che, dopo la conclusione favorevole e senza prescrizioni della conferenza di servizi, ha imposto prescrizioni postume per la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti e richiesto il previo rilascio di un titolo edilizio comunale; nonché successiva nota di determinazione del canone concessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario aggiudicatario)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aveva partecipato alla procedura per l'assegnazione in concessione di beni demaniali marittimi in condizioni di precarietà statica e si era aggiudicata il lotto n. 9. Dopo una conferenza di servizi preliminare e l'esclusione della necessità di VIA, l'Amministrazione regionale aveva indetto la conferenza simultanea per l'approvazione del progetto e il rilascio della concessione demaniale. Il Comune aveva espresso parere contrario, ritenendo abusivi gli edifici esistenti destinati alla demolizione e ricostruzione. La conferenza si era tuttavia conclusa favorevolmente, senza prescrizioni. A seguito dell'istanza di autotutela del Comune, la Regione aveva adottato la nota del 19 novembre 2025, inserendo prescrizioni relative allo stato legittimo degli immobili, alla demolizione degli edifici non assentiti e al previo rilascio di un titolo edilizio comunale. Con la successiva nota del 17 dicembre 2025 la Regione aveva confermato tali prescrizioni e determinato il canone concessorio. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 20 l.r. n. 7/2019 e dell'art. 15 del bando, nonché contraddittorietà, sostenendo che la determinazione conclusiva della conferenza sostituisse ogni ulteriore titolo di assenso, compreso quello edilizio; 2) violazione dell'art. 20 l.r. n. 7/2019 e del principio del contrarius actus, poiché le nuove prescrizioni erano state inserite unilateralmente senza riconvocare la conferenza e senza esercitare validamente l'autotutela; 3) violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, difetto di motivazione e omesso preavviso di rigetto rispetto alla seconda nota; 4) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e carenza di istruttoria in relazione alla quantificazione del canone, ritenuta superiore a quella dovuta. Il Comune di Milazzo non si è costituito; la Regione ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha definito con sentenza breve la domanda relativa alla nota del 19 novembre 2025 e ha accolto il secondo motivo, annullando tale nota. Ha respinto il primo motivo: la conferenza di servizi era stata indetta per l'approvazione del progetto ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima e non aveva avuto a oggetto la domanda di permesso di costruire né la documentazione edilizia necessaria; pertanto, la determinazione conclusiva sostituiva soltanto gli atti di assenso riconducibili al procedimento concessorio, non i titoli edilizi ulteriori che il concessionario avrebbe dovuto ottenere dagli enti competenti. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Regione, dopo avere concluso la conferenza con determinazione favorevole e senza prescrizioni, non poteva modificare unilateralmente l'atto mediante prescrizioni postume valorizzando il parere negativo del Comune. La modifica avrebbe richiesto l'esercizio dei poteri di autotutela previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, previa riconvocazione della conferenza di servizi, secondo l'art. 14-quater l. n. 241/1990 e l'art. 20, comma 2, l.r. n. 7/2019, in applicazione anche del principio del contrarius actus. Il terzo motivo è stato assorbito. La domanda relativa alla successiva nota di determinazione del canone non è stata definita: il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia sul calcolo del canone, in quanto di contenuto patrimoniale e non collegata all'esercizio di poteri pubblici, possa spettare al giudice ordinario. È stato disposto il rinvio della trattazione di tale domanda all'udienza pubblica del 24 giugno 2026, per consentire il contraddittorio sulla questione. La Regione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per le spese della fase; le spese sono state compensate nei confronti del Comune.
Norme richiamate
art. 41 l.r. n. 3/2016
Costituisce la base normativa regionale della procedura per l'assegnazione in concessione di beni demaniali marittimi in condizioni di precarietà statica.
art. 15 d.d.g. n. 640/2019
Ove si sia svolta la conferenza preliminare, [...] le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento [...].
Disciplina il rapporto tra conferenza preliminare e conferenza simultanea e stabilisce che l'inizio dei lavori è subordinato alla comunicazione della conclusione favorevole del procedimento, con condizioni e prescrizioni.
art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990
All'esito dell'ultima riunione [...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza [...].
La determinazione conclusiva della conferenza è adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti.
art. 14-quater l. n. 241/1990
La determinazione motivata di conclusione della conferenza [...] sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso [...] Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti [...] possono sollecitare [...] previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela.
La determinazione conclusiva sostituisce gli atti di assenso rientranti nell'oggetto della conferenza; la sua modifica in autotutela, su sollecitazione delle amministrazioni interessate, richiede la previa indizione di una nuova conferenza.
artt. 19, comma 6, e 20 l.r. n. 7/2019
La determinazione motivata di conclusione della conferenza [...] sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso [...] Le amministrazioni [...] possono sollecitare [...] determinazioni in via di autotutela.
Recepiscono nell'ordinamento siciliano gli effetti sostitutivi della conferenza di servizi e impongono la riapertura del modulo procedimentale per l'esercizio dell'autotutela sulla determinazione conclusiva.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990
Individuano i poteri di secondo grado, rispettivamente di revoca e annullamento d'ufficio, necessari per modificare o rimuovere la determinazione conclusiva della conferenza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice dopo la celebrazione dell'udienza, qui in relazione al possibile difetto di giurisdizione sulla controversia relativa al canone.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione con sentenza breve della domanda relativa alla prima nota, ritenuta autonoma e matura per la decisione.
Massime di principio
- La determinazione conclusiva di una conferenza di servizi sostituisce soltanto gli atti di assenso riconducibili all'oggetto e al procedimento per il quale la conferenza è stata indetta; non sostituisce titoli ulteriori relativi a procedimenti distinti, come il titolo edilizio, se la relativa domanda e la documentazione necessaria non sono state sottoposte alla conferenza.
- L'amministrazione non può modificare unilateralmente, mediante prescrizioni postume, una determinazione conclusiva favorevole e priva di condizioni adottata all'esito di una conferenza di servizi.
- Quando un'amministrazione partecipante sollecita la modifica o la rimozione in autotutela della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente deve previamente riconvocare la conferenza e poi esercitare, ricorrendone i presupposti, i poteri di revoca o annullamento d'ufficio.
- Il principio del contrarius actus impone che la modifica sostanziale di un provvedimento conclusivo adottato mediante conferenza di servizi avvenga attraverso un procedimento conforme, quanto a partecipazione e competenza, a quello seguito per l'adozione dell'atto originario.
- La controversia sulla mera quantificazione di un canone demaniale, quando concerna esclusivamente modalità di calcolo di contenuto patrimoniale sganciate dall'esercizio di un pubblico potere, può ricadere nella giurisdizione ordinaria.
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