Sentenza n. 2752/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio economico previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali. Hanno sostenuto che il beneficio spetta anche al personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, e che la disciplina si applica all’Arma dei Carabinieri in forza dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. L’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale, decorrente dalla cessazione dal servizio, nonché la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti; nel merito ha contestato la spettanza del beneficio e ha prospettato un contrasto dell’interpretazione favorevole con gli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorra dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; in ogni caso, i ricorrenti avevano inviato una costituzione in mora e notificato il ricorso il 23 marzo 2024. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il beneficio dei sei scatti spetta agli ex appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. L’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non determina decadenza. Sono state inoltre ritenute infondate le obiezioni di incostituzionalità: l’estensione del beneficio trova fondamento in un complesso normativo specifico e non viola l’art. 81 Cost.; non sussiste neppure una manifesta irragionevole disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 Cost. Il giudice ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti, ordinato all’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali e condannato l’ente al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali e spese di lite pari a 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Il beneficio spetta anche al personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio; il termine del 30 giugno per presentare la domanda non ha natura decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione conferma l’applicabilità dell’art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compresa l’Arma dei Carabinieri.
art. 3 Cost.
La disciplina non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento, poiché accomuna a fini specifici categorie appartenenti al comparto sicurezza e mantiene differenziazioni complessive tra situazioni diverse.
art. 81 Cost.
Il richiamo ai principi di bilancio non impedisce il riconoscimento del beneficio previsto da una specifica normativa economica relativa agli ex dipendenti delle Forze dell’ordine.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando siano stati raggiunti entrambi i requisiti del compimento di 55 anni di età e della maturazione di almeno 35 anni di servizio utile.
- L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare in forza dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.
- Il mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta la decadenza dal beneficio dei sei scatti stipendiali.
- Ai fini della prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il termine decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e può comunque essere interrotto mediante costituzione in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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