Cassazione Civile, Sentenza n. 33437/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della legittimità di una cartella di pagamento per IRES, IRPEG, IRAP e IVA derivante da iscrizione a ruolo di somme a seguito di avvisi di accertamento relativi agli anni 2002-2004. La controversia nasce dopo una scissione parziale: la società beneficiaria (Edil CM Real Estate) aveva ricevuto un'assegnazione di patrimonio netto pari a euro 836.803,00 dalla società scissa (Edil CM s.r.l.). La CTP aveva annullato la cartella nella parte eccedente detto importo; la CTR aveva invece ritenuto legittima la notifica della cartella alla società beneficiaria (coobbligata) e interpretato l'art. 2506-quater c.c. nel senso che la beneficiaria è responsabile fino ai limiti del patrimonio netto assegnato. Le questioni giuridiche comprendevano: 1) se e in quale misura la società beneficiaria sia responsabile per le imposte e accessori riferibili a periodi anteriori alla scissione (interpretazione di art. 15 d.lgs. 472/1997 e art. 173 TUIR); 2) se le limitazioni di responsabilità civilistiche (artt. 2506-bis e 2506-quater c.c.) si applichino anche in ambito tributario; 3) questioni processuali su specificità dell'appello, validità della notifica al coobbligato, presunto beneficium excussionis e vizio di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale proposto da Equitalia Sud (riguardanti l'interpretazione della responsabilità della società beneficiaria per debiti tributari anteriori alla scissione), ha assorbito il terzo motivo e ha cassato la decisione della CTR con rinvio alla Commissione regionale in diversa composizione. Ha rigettato il ricorso incidentale proposto da Edil CM Real Estate. In sintesi la Corte ha ritenuto che la responsabilità tributaria in caso di scissione parziale non si limita ai meccanismi di riparto civilistici e può essere estesa in modo più ampio rispetto ai limiti del patrimonio assegnato; ha inoltre confermato la legittimità della notifica della cartella al coobbligato e che non sussiste un automatico beneficium excussionis a favore della società beneficiaria. La CTR dovrà rideterminare la decisione alla luce di tali principi; è disposta la rimessione alle spese e l'annotazione relativa al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
La norma conferma la responsabilità della beneficiaria per somme dovute per violazioni tributarie anteriori alla scissione; la Corte la interpreta nel senso che la responsabilità tributaria può divergere da quella civilistica, estendendosi oltre i limiti del riparto patrimoniale previsto dal codice civile
art. 173, commi 12 e 13, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Regola la responsabilità per debiti fiscali relativi ad esercizi anteriori alla scissione; la Corte ritiene che detta responsabilità, confermata dall'art. 15 d.lgs. 472/1997, giustifichi un trattamento più ampio rispetto alle limitazioni civilistiche
art. 25, d.P.R. n. 602/1973
il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza
In caso di obbligazioni solidali la notifica della cartella al coobbligato è valida anche senza atti di accertamento specifici nei suoi confronti, perché il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di impugnare la pretesa originaria e gli atti presupposti
art. 2506-quater c.c.
La Corte esclude che la norma riconosca un "beneficium excussionis" automatico a favore della società beneficiaria; piuttosto essa contempla un beneficium ordinis (richiede costituzione in mora del debitore), non l'obbligo di previa escussione degli altri patrimoni
art. 16, comma 12, legge n. 537/1993
Riferita nella discussione sull'IVA e sulla non distinzione tra scissione totale e parziale: la Corte ritiene che la specialità del credito IVA richieda tutela estesa anche per scissione parziale, evitando di creare una tutela minore per il fisco
artt. 2506-bis e 2506-quater c.c.
Norme civilistiche che fissano limiti di responsabilità in caso di scissione per obbligazioni civili; la Corte distingue chiaramente il regime civilistico dal regime tributario, ritenendo che i limiti civilistici non prevalgano automaticamente sulle regole di responsabilità fiscale
Massime di principio
- In caso di scissione parziale la responsabilità per debiti tributari relativi a periodi antecedenti si interpreta in modo più ampio rispetto alle regole di riparto civilistiche: il fisco può rivalersi anche sulla società beneficiaria oltre il solo limite dell'assegnazione patrimoniale.
- La notifica della cartella di pagamento alla società coobbligata (beneficiaria) è valida senza necessità di ripetere gli atti di accertamento a suo carico; il diritto di difesa del coobbligato è garantito dall'impugnazione degli atti presupposti.
- La norma sul beneficium excussionis non si ritiene automaticamente operante per la società beneficiaria: è sufficiente la costituzione in mora del debitore originario (ad esempio mediante avvisi di accertamento) e non è richiesta l'escussione preventiva di altri patrimoni.
- Un vizio di motivazione della cartella di pagamento rileva solo se il contribuente dimostra il concreto pregiudizio subito nella difesa; la carenza formale non determina automaticamente la nullità.
- Le questioni processuali di specificità dell'appello nel processo tributario sono interpretate restrittivamente a favore dell'accesso al merito: l'appello va ammissibilmente valutato quando emerge la volontà di impugnare la decisione di primo grado e i motivi sono sufficientemente individuabili.
- Decisioni assunte in sede concorsuale (fallimentare) che regolano l'ammissione dei crediti hanno efficacia endoconcorsuale e non incidono automaticamente sul giudizio di responsabilità tributaria preliminare circa l'esistenza del debito pre-scissione.
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