Sentenza n. 4107/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento a) della Delibera di Giunta Regionale della Lombardia XII/1520 del 3/12/2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia il 15/12/2023, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla proposta di istituzione di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di protezione speciale “Brughiere di Malpensa e Lonate (Di concerto con gli Assessori Terzi e Maione)” (doc.2); b) della relativa relazione istruttoria - predisposta dal Servizio Natura e Biodiversità di Regione Lombardia (doc. 3); c) della nota di Regione Lombardia del 9 marzo 2023 (prot. regionale T1.2023.0032351), con cui la Regione ha richiamato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale n. 5359; d) occorrendo, della nota del 21.4.2016 del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (doc.4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale di rigetto della proposta di istituzione del SIC/ZPS "Brughiere di Malpensa e Lonate", con la relativa relazione istruttoria e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato la delibera con cui la Regione Lombardia ha respinto la proposta di istituire un SIC e una ZPS per un’area di circa 856 ettari, ricadente nel Parco della Valle del Ticino e caratterizzata dalla presenza di habitat di brughiera e specie di interesse conservazionistico. Il ricorso, originariamente proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica e poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione regionale, deduceva: violazione delle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 3 del d.P.R. 357/1997, degli artt. 11 e 191 TFUE, della l.r. Lombardia n. 86/1983 e della l. 241/1990; violazione del principio di precauzione e dell’art. 9 Cost.; eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento. Le ricorrenti sostenevano che la Regione avesse negato la designazione del sito attribuendo prevalenza a generiche ragioni economiche connesse all’ampliamento dell’aeroporto di Malpensa, nonostante la documentata unicità dell’habitat e i rischi di compromissione. Contestavano inoltre la valutazione regionale sulla perimetrazione, sul grado di conservazione, sull’integrità e sulla rappresentatività dell’area, nonché il ricorso a misure di monitoraggio e conservazione alternative alla designazione del SIC/ZPS.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Il Collegio ha escluso che la presenza di habitat o specie di interesse comunitario determini automaticamente l’istituzione di un SIC o di una ZPS. La designazione richiede una valutazione tecnico-scientifica dell’importanza del sito, secondo i criteri delle direttive europee: rappresentatività, estensione, stato di conservazione, integrità, dimensioni e densità delle popolazioni, grado di isolamento e contributo significativo alla conservazione dell’habitat o della specie nella regione biogeografica di riferimento. Tali valutazioni spettano alla Regione nell’ambito del procedimento nazionale di individuazione dei siti. Il divieto di considerare ragioni economiche o urbanistiche nella selezione dei siti non comporta quindi un automatismo nella designazione, che resta subordinata alla verifica scientifica dell’idoneità e della rilevanza del sito. Nel caso concreto la Regione non ha fondato il rigetto esclusivamente sull’ampliamento dell’aeroporto di Malpensa, ma sugli studi della Fondazione Lombardia per l’Ambiente e di altri enti, dai quali emergevano la frammentazione dell’area in tre nuclei separati da infrastrutture viarie, la presenza di aree antropizzate e di boschi degradati, nonché l’assenza di un livello di integrità e rappresentatività sufficiente rispetto all’intera regione biogeografica. Quanto alla ZPS, è stata valorizzata anche la presenza della confinante ZPS dei Boschi del Ticino, già idonea a tutelare molte delle specie faunistiche interessate, e l’assenza, nel report nazionale previsto dalla direttiva Uccelli, della necessità di ulteriori designazioni. Il TAR ha ritenuto adeguate le misure di monitoraggio e conservazione attivate dalla Regione tramite accordi con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, il Parco del Ticino e SEA. Ha inoltre rilevato che nell’ambito della VIA e della VAS relative all’ampliamento di Malpensa erano state prescritte alternative progettuali non incidenti su alcune aree di brughiera, con riduzione dell’area interessata dall’ampliamento. Non è stata quindi dimostrata né l’erroneità delle valutazioni scientifiche regionali né l’inidoneità delle misure alternative di tutela; conseguentemente sono state respinte tutte le censure, compresa quella relativa al principio di precauzione.
Norme richiamate
Direttiva 92/43/CEE
La selezione dei SIC deve fondarsi sui criteri scientifici previsti dalla direttiva e sulle informazioni pertinenti, verificando il contributo significativo del sito alla conservazione degli habitat e delle specie nella regione biogeografica di riferimento.
Direttiva 2009/147/CE
Le ZPS devono riguardare i territori più idonei, per numero e superficie, alla conservazione delle specie di uccelli protette; la presenza di specie tutelate non comporta automaticamente la designazione di ogni area.
art. 1, comma 3, d.P.R. 357/1997
La designazione delle ZPS riguarda le aree più idonee alla conservazione delle specie di avifauna selvatica, non tutti i territori nei quali tali specie siano presenti.
art. 3 d.P.R. 357/1997
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea [...] dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic).
Attribuisce alle Regioni un ruolo fondamentale nell’individuazione dei siti da proporre per la rete Natura 2000 e nella valutazione della loro idoneità rispetto agli obiettivi di tutela.
art. 4 Direttiva 92/43/CEE
Impone di valutare, ai fini della proposta di SIC, rappresentatività, estensione, stato di conservazione, dimensioni, densità e isolamento delle popolazioni e valore del sito per la conservazione degli habitat e delle specie.
Allegato III Direttiva 92/43/CEE
Individua i criteri scientifici per la selezione dei siti, tra cui rappresentatività dell’habitat, superficie interessata, grado di conservazione della struttura e delle funzioni e valore globale del sito.
art. 12 Direttiva 2009/147/CE
Il report nazionale elaborato ai sensi della disposizione è stato valorizzato dal giudice quale elemento dal quale non emergeva la necessità di nuove ZPS nell’area.
artt. 11 e 191 TFUE
Sono richiamati quali fondamenti degli obiettivi di tutela ambientale e biodiversità, senza tuttavia escludere la necessità di una valutazione tecnico-scientifica dell’idoneità del sito.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione proposta dalla Regione.
art. 9 Costituzione
È stato invocato dalle ricorrenti quale parametro di tutela dell’ambiente e della biodiversità, ma la relativa censura è stata respinta insieme alle altre.
Massime di principio
- La presenza di habitat o specie di interesse comunitario non determina automaticamente l’istituzione di un SIC o di una ZPS: la designazione richiede una valutazione dell’importanza e dell’idoneità del sito secondo i criteri scientifici stabiliti dalle direttive europee.
- Nella selezione dei siti Natura 2000 la valutazione deve essere fondata su criteri scientifici ed ecologici e non può essere esclusa per mere ragioni economiche, sociali o urbanistiche; ciò non impedisce tuttavia all’autorità competente di negare la designazione quando, sulla base dell’istruttoria scientifica, il sito non presenti il necessario livello di rappresentatività, integrità o contributo significativo alla conservazione nella regione biogeografica.
- La Regione, quale autorità competente all’individuazione dei siti da proporre per la rete Natura 2000, dispone di discrezionalità tecnico-scientifica, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore sui presupposti, del difetto di istruttoria o di motivazione.
- Per la designazione di una ZPS non è sufficiente dimostrare la presenza di specie di avifauna protetta: occorre accertare che l’area sia tra i territori più idonei, per numero e superficie, alla conservazione delle specie, anche considerando la presenza di siti limitrofi già destinati alla loro tutela.
- Il principio di precauzione non impone necessariamente l’istituzione di un nuovo SIC o di una nuova ZPS quando l’amministrazione dimostri, sulla base di un’istruttoria adeguata, che l’area è tutelata mediante strumenti alternativi di monitoraggio, conservazione e prescrizioni ambientali.
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