Cassazione Civile, Ordinanza n. 17248/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva stipulato un appalto con una società tedesca per lavori da eseguire in Germania tramite propri dipendenti. Poiché i lavori si erano protratti oltre i dodici mesi inizialmente previsti, l'amministrazione fiscale tedesca aveva ritenuto esistente una stabile organizzazione e, a seguito di un accordo con la società, questa aveva versato imposte in Germania per complessivi euro 150.000. Sulla base di ciò, la società aveva chiesto all'amministrazione italiana il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata in Italia sui compensi dei dipendenti impiegati all'estero. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto attivare la procedura amichevole prevista dalla Convenzione Italia-Germania. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la stabile organizzazione in Germania e violato il principio di non contestazione, pretendendo una prova particolarmente intensa; 2) violazione degli artt. 5 e 15 della Convenzione Italia-Germania e dell'art. 3 TUIR, per avere la CTR posto a carico della contribuente la prova della potestà impositiva tedesca nonostante essa discendesse dalla disciplina convenzionale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., ritenendo che la CTR avesse motivato in modo assertivo e disancorato dagli atti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la motivazione della CTR era esistente, intellegibile e sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione, escludendo quindi la nullità per motivazione apparente. Ha poi rigettato il primo motivo, affermando che nei giudizi di rimborso tributario il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; l'Agenzia può quindi contestare i fatti allegati senza che operi una preclusione assimilabile a quella del giudizio sull'atto impositivo. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva correttamente ritenuto necessaria una prova rigorosa della pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva negato in diritto la potestà impositiva tedesca, ma aveva rigettato la domanda per difetto di prova sia dell'an sia del quantum del diritto al rimborso, considerando non opponibili al Fisco italiano le successive valutazioni dell'autorità estera e della stessa società in assenza di prova adeguata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte ha escluso che vi fosse violazione del principio di non contestazione nel caso di specie.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di rimborso tributario grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per il vizio di motivazione/nullità della sentenza.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se del tutto mancante o solo apparentemente esistente, non quando sia sintetica ma intellegibile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio avverso il diniego di rimborso l'Ufficio può svolgere controdeduzioni e difese ulteriori rispetto alla motivazione del diniego amministrativo.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello non si estende alle mere difese e alla contestazione dei fatti costitutivi della pretesa del contribuente.
art. 5 della Convenzione Italia-Germania del 18 ottobre 1989
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato violazione poiché il rigetto è stato fondato sul difetto di prova della pretesa restitutoria.
art. 15 della Convenzione Italia-Germania del 18 ottobre 1989
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse disapplicato la disciplina convenzionale.
art. 3 t.u.i.r.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto restitutorio, mentre l'Amministrazione può limitarsi a contestare tali fatti con mere difese anche in appello.
- Il principio di non contestazione non elimina, nel processo tributario, l'onere del contribuente di allegare e provare i fatti posti a base della domanda di rimborso; la mancata adesione dell'Ufficio alla ricostruzione del contribuente non equivale ad ammissione.
- La motivazione è solo apparentemente mancante quando, pur sintetica, consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non vi è nullità se il ragionamento decisorio è percepibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando la domanda di rimborso è rigettata per difetto di prova dell'an e del quantum, non è configurabile una violazione della disciplina sostanziale invocata se la decisione si fonda sull'insufficienza probatoria degli elementi costitutivi della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17089/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17092/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17095/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17097/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17099/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17100/2023 del 15/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →