Ordinanza n. 118/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - a) della determina n. 78 del 28.11.2025, con cui è stata disposta alla controinteressata l'aggiudicazione della procedura relativa all'affidamento di un Accordo Quadro biennale 2025/26 ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente ad un appalto misto di lavori e servizi per l'affidamento della manutenzione riparativa a guasto e per il presidio delle cabine elettriche con gestione del gruppo elettrogeno dello stadio Comunale “Diego Armando Maradona” ubicato nella Municipalità 10 Fuorigrotta, mediante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG B7DA168041; - b) di tutti i verbali di gara in generale nonché della relazione del RUP del 27.11.2025 n. 236 in uno alla relazione, ove esistente, volta alla verifica dell'equivalenza del CCNL offerto dall'aggiudicataria con quello previsto dalla lex specialis; - c) ove e per quanto lesiva, della determina di indizione della gara e della determina di nomina della commissione; - d) ove e per quanto lesiva, della lex specialis di gara, comprensiva di bando, disciplinare e capitolato, come interpretata dalla Stazione Appaltante e, in particolare, l'art. 8 del Capitolato; - e) di tutti gli ulteriori atti lesivi che ci riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio sottoscritto nelle more del presente giudizio al fine del subentro della ricorrente nonché, in via subordinata, per l'annullamento dell'intera procedura di gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a un’impresa controinteressata di un accordo quadro biennale per lavori e servizi di manutenzione e presidio delle cabine elettriche dello stadio comunale “Diego Armando Maradona”, nonché gli atti di gara connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli ulteriori atti della procedura relativa all’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un accordo quadro biennale avente a oggetto un appalto misto di lavori e servizi per la manutenzione riparativa a guasto e il presidio delle cabine elettriche, con gestione del gruppo elettrogeno dello stadio comunale “Diego Armando Maradona”. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’aggiudicazione; nel merito, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ai fini del subentro, e, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura. Tra gli atti impugnati sono indicati i verbali di gara, la relazione del RUP, l’eventuale verifica di equivalenza del CCNL offerto dall’aggiudicataria, gli atti di indizione e nomina della commissione e la lex specialis, con particolare riferimento all’art. 8 del capitolato. Il testo dell’ordinanza non espone, tuttavia, specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che il servizio era già svolto dall’aggiudicataria, in regime di esecuzione anticipata, dal 2 gennaio 2026, ma che il contratto aveva durata biennale e che l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe potuto consentire il subentro della ricorrente. Per tale ragione ha escluso la sussistenza del periculum in mora necessario per sospendere l’aggiudicazione. Il giudice ha inoltre effettuato il bilanciamento degli interessi, ritenendo allo stato prevalente l’interesse della stazione appaltante alla regolare e continuativa esecuzione dei lavori e dei servizi, evitando discontinuità derivanti da ulteriori passaggi di consegne. L’interesse della ricorrente al subentro è stato ritenuto comunque eventualmente ristorabile anche in forma specifica nel prosieguo del giudizio. La trattazione del merito è stata fissata per il 9 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al periculum in mora e al bilanciamento degli interessi.
art. 59 d.lgs. 36/2023
La procedura aveva a oggetto un accordo quadro biennale ai sensi della disposizione richiamata.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
La gara era aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’aggiudicazione richiede la sussistenza di un concreto periculum in mora; tale presupposto può mancare quando l’esecuzione contrattuale sia già iniziata ma l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito possa ancora assicurare al ricorrente il subentro nella commessa.
- Nel giudizio cautelare relativo a una gara pubblica, il giudice deve bilanciare l’interesse del concorrente alla sospensione o al subentro con l’interesse della stazione appaltante alla continuità e alla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- La possibilità di conseguire nel merito il subentro, anche in forma specifica, può escludere l’irreparabilità del pregiudizio allegato dal concorrente e rendere recessiva la domanda cautelare.
- Quando l’interruzione o il mutamento immediato del soggetto esecutore rischi di determinare discontinuità nella gestione di lavori e servizi, l’interesse pubblico alla continuità dell’esecuzione può prevalere, in sede cautelare, sull’interesse del concorrente all’immediata sospensione dell’aggiudicazione.
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