Cassazione Penale, Sentenza n. 15757/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Torino (01/06/2022) che aveva confermato le condanne per furto pluriaggravato: Pollara censura la sussistenza dell'aggravante della "violenza sulle cose" sostenendo che la placca antitaccheggio era stata rimossa e non "strappata" e che la semplice rimozione non muta la destinazione del bene; Falabella lamenta che la Corte d'appello non ha rilevato la prescrizione intervenuta in corso di giudizio, essendo lui non recidivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: il ricorso di Pollara è aspecifico perché la Corte territoriale aveva già affermato che la placca era stata "strappata" e la censura non contestava puntualmente quel rilievo di fatto; il ricorso di Falabella è inammissibile perché la doglianza sulla prescrizione non è stata adeguatamente documentata nel ricorso (mancanza di esposizione dell'iter di sospensioni/interruzioni) e, in ogni caso, dalla valutazione svolta la prescrizione non era ancora maturata (reato consumato il 18/12/2012; termine massimo di prescrizione, calcolato con le aggravanti, pari a 12 anni e mezzo: maturazione 18/06/2025). La Corte ha inoltre richiamato la questione della sopravvenuta riforma (cd. Riforma Cartabia) che ha reso taluni reati procedibili a querela, ma ha ritenuto che l'inammissibilità dell'impugnazione impedisca la verifica dell'eventuale difetto di querela nel processo. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. dalla L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato per l'applicazione della procedura prevista: i ricorsi sono stati trattati senza l'intervento delle parti, con conclusioni scritte.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e art. 99-bis
La riforma ha differito la sua entrata in vigore e ha introdotto la procedibilità a querela per taluni reati; la Corte osserva che, benché la sopravvenuta procedibilità a querela possa incidere sul procedimento, l'inammissibilità del ricorso impedisce di entrare nel merito della eventuale mancanza della querela.
art. 625 cod. pen.
Riferimento alle aggravanti (violenza sulle cose e fatto commesso da più persone riunite); la presenza delle due aggravanti porta a una pena massima di anni dieci, elemento usato per il calcolo della prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Cass. Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela e che la sopravvenuta procedibilità a querela non opera come abolitio criminis capace di scalfire l'inammissibilità del ricorso.
Cass. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015 (Raggi) e Cass. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010 (S.)
Principi giurisprudenziali sul carattere di questione di fatto della mancanza della condizione di procedibilità e sui limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni fattuali; richiamati per sostenere il limite del controllo della Cassazione su questioni che avrebbero richiesto autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: le censure di fatto (es. su come si siano svolti gli eventi materiali) devono contestare puntualmente i rilievi del giudice di merito e documentare gli elementi di fatto che si intendono far rivedere.
- La qualificazione della condotta come "violenza sulle cose" dipende da accertamenti fattuali sulla modalità e sull'entità dell'intervento sul bene (es. strappo con danneggiamento vs semplice rimozione); contestare tale aggravante richiede di mettere in discussione concretamente la valutazione probatoria del giudice di merito.
- Le doglianze sulla prescrizione richiedono nel ricorso la ricostruzione puntuale del decorso e delle eventuali cause di sospensione o interruzione (con riferimento agli atti processuali), altrimenti sono inammissibili per carenza di autosufficienza.
- La sopravvenuta modifica legislativa che cambia la procedibilità (da d'ufficio a a querela) può incidere sul processo, ma l'accertamento di tale vizio non è compiibile quando il ricorso è inammissibile; la verifica della condizione di procedibilità resta, di norma, subordinata alla regolarità formale e alla ammissibilità del ricorso.
- La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni di fatto: per ottenere la riforma di una decisione su questioni fattuali occorre dimostrare specifici vizi di motivazione o errori di diritto nonché presentare un ricorso adeguatamente motivato.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alla condanna alle spese processuali, anche la sanzione alla cassa delle ammende se emergono profili di colpa nell'impugnazione.
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