Sentenza n. 242/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 207/2024 del 14/2/2024 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato reinserimento del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia, in esecuzione di una sentenza del Tribunale del lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, che aveva ordinato il reinserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Agrigento, per le classi di concorso della scuola primaria e dell'infanzia, nella posizione spettante in ragione dell'abilitazione e del punteggio maturato. In particolare, il ricorrente lamentava di essere stato reinserito soltanto nella GAE della scuola primaria e non in quella della scuola dell'infanzia. Chiedeva inoltre la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è opposto, deducendo che il ricorrente, al momento del depennamento, non era inserito nella GAE dell'infanzia e non risultava titolare della relativa abilitazione; nel giudizio civile aveva prodotto soltanto il certificato di superamento del concorso magistrale relativo all'insegnamento nella scuola primaria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha interpretato il giudicato del Tribunale del lavoro nel senso che esso imponeva il reinserimento di ciascun ricorrente nelle graduatorie richieste esclusivamente in ragione della propria abilitazione e del punteggio maturato, senza riconoscere automaticamente il diritto all'inserimento in entrambe le graduatorie della scuola primaria e dell'infanzia. Poiché dagli atti del giudizio non risultava alcuna abilitazione del ricorrente per la scuola dell'infanzia, il Ministero non era tenuto a reinserirlo nella relativa graduatoria. Il giudice dell'ottemperanza non può ampliare il contenuto del giudicato né entrare nel merito del rapporto privatistico di lavoro definito dal giudice ordinario. Sono state respinte anche le richieste di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora, in quanto il ricorso è stato ritenuto infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per verificare l'esecuzione del giudicato; il giudice deve attenersi ai limiti oggettivi della pronuncia da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve interpretare ed eseguire il giudicato nei suoi esatti limiti, senza attribuire al destinatario una posizione più ampia di quella riconosciuta dalla pronuncia da eseguire.
- Quando il giudicato ordina il reinserimento in graduatorie o altri elenchi in ragione dell'abilitazione e del punteggio posseduti, il reinserimento è subordinato alla prova del possesso dell'abilitazione relativa alla specifica graduatoria e non comporta automaticamente l'inserimento in graduatorie diverse.
- Il giudice dell'ottemperanza non può modificare o integrare il contenuto sostanziale di una sentenza del giudice ordinario né decidere questioni privatistiche di lavoro estranee ai limiti del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento di somme per ogni violazione o ritardo presuppongono un effettivo inadempimento dell'amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato.
Come è indicizzato
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