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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10518/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva ottenuto in sede lavoristica una condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dal reiterato ricorso a contratti a termine. Sulle somme pagate era stata operata una ritenuta IRPEF dal sostituto d’imposta, con conseguente percezione di un importo inferiore a quello liquidato. Presentata istanza di rimborso, l’ufficio aveva negato la restituzione. La contribuente aveva allora impugnato il diniego davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione deduceva, con un solo motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che le somme erogate a titolo di ristoro per la mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato non avevano natura reddituale e quindi non dovevano essere assoggettate a tassazione. Nel frattempo l’Agenzia aveva adottato un provvedimento di autotutela con cui annullava il diniego di rimborso e riconosceva il diritto alla restituzione, chiedendosi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’annullamento in autotutela del diniego di rimborso e del sopravvenuto riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e, per tale ragione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha posto a carico dell’Agenzia quelle del giudizio di legittimità, liquidandole. Non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato come norma oggetto della censura sulla natura imponibile delle somme percepite; la Corte non decide nel merito della questione perché il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    La cessazione della materia del contendere nel processo tributario, conseguente all’annullamento dell’atto o al venir meno della pretesa, comporta la definizione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica quando soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • Cass. Sez. U. 04/01/1993, n. 8

    Nel processo tributario non sono ammesse pronunce di mero accertamento negativo sganciate da un atto impositivo concreto; perciò il venir meno dell’atto determina la cessazione della materia del contendere.

  • Cass. 18/04/2017, n. 9753

    Nel giudizio di legittimità, l’annullamento dell’atto impugnato o il riconoscimento del diritto controverso impone la cassazione senza rinvio per cessazione della materia del contendere.

  • Cass. 23/09/2011, n. 19533

    Conferma che, cessato il contrasto tra le parti per sopravvenienze, le sentenze non più attuali vanno rimosse mediante cassazione senza rinvio.

  • Cass. 04/04/2018, n. 8346

    La compensazione delle spese non è giustificata dal solo modesto valore della causa quando ciò si risolverebbe in una soccombenza di fatto della parte vittoriosa e in una compressione del diritto di azione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato o il riconoscimento del diritto azionato determina cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’oggetto concreto della decisione.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, la pronuncia corretta è la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, essendo inutili ulteriori statuizioni di merito.
  • L’annullamento in autotutela del diniego di rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria rende privo di interesse il giudizio sul medesimo diniego.
  • La compensazione delle spese non può essere fondata automaticamente sull’esiguo valore della controversia se ciò comporta un sostanziale aggravio per la parte vittoriosa; la valutazione deve evitare effetti equivalenti a una soccombenza di fatto.
  • Nel processo tributario la pretesa fiscale deve emergere da un atto concreto e giuridicamente efficace: in mancanza o dopo il suo venir meno, non residua uno spazio per un mero accertamento negativo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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