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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18241/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per un nuovo giudizio. Al nuovo esame il Tribunale dovrà, in piena autonomia di merito, valutare anche l'istanza di affidamento in prova e colmare le carenze motivazionali, applicando i principi sulla gradualità e fornendo risposte correlate alle richieste avanzate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per difetto di motivazione: il Tribunale ha vagliato e motivato soltanto l'ammissione definitiva alla semilibertà, ritenendola adeguata, ma non ha espresso alcuna valutazione sulla richiesta principale di affidamento in prova ai servizi sociali, nonostante la relazione di sintesi fosse favorevole e la pena residua da espiare fosse inferiore a quattro anni.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017 (Arzu)

    Richiamata per confermare che il Tribunale può ispirarsi al criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari (concedendo prima misure meno ampie), ma tale scelta richiede motivazione specifica.

  • Cass. Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998 (Fati)

    Richiamata per affermare che la gradualità è un apprezzamento razionale delle esigenze rieducative e di prevenzione, soprattutto se è documentato un significativo vissuto criminale, e che comunque occorre motivare il rigetto di misure più favorevoli.

  • Principio del trattamento penitenziario (principio generale)

    Il trattamento penitenziario deve essere orientato alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva; le scelte tra misure devono tener conto di tali finalità e risultare adeguatamente motivate.

Massime di principio

  • Il giudice deve valutare e motivare espressamente tutte le istanze rieducative presentate: l'omessa motivazione su una richiesta decisiva può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • Il criterio della gradualità ammette che si conceda inizialmente una misura meno ampia (es. semilibertà) prima di una più favorevole (es. affidamento in prova), ma tale scelta non è automatica e richiede motivazioni correlate alla personalità e al rischio di recidiva.
  • Una relazione di sintesi favorevole e una pena residua non superiore a quattro anni rendono l'affidamento in prova astrattamente concedibile; se viene negato il giudice deve spiegare le ragioni concrete del diniego.
  • In caso di carenze motivazionali il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice compia una valutazione completa e comparata delle misure rieducative.

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