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Sentenza

Sentenza n. 95/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 89/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 22.11.2024 nel procedimento avente r.g. n. 210/2024.

Giustizia amministrativa202500711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto per la formazione del personale docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, divenuta definitiva per formazione del giudicato e regolarmente notificata all'amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto delle interessate al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati. Le ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione prima della proposizione del giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dedotto ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli 120 giorni per l'esecuzione, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto alle ricorrenti il diritto al beneficio per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente; tale titolo costituisce l'obbligo da eseguire in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato eseguito e l'amministrazione non opponga ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'intervento alla richiesta del creditore e fissando il termine per l'esecuzione commissariale.
  • L'amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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