Sentenza n. 1228/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS- in data 17 luglio 2025, comunicato in pari data mediante il portale ALI, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro protocollo n.-OMISSIS- rilasciato in favore del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per asserita mancanza di una patente professionale equivalente alla categoria CE
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito del decreto flussi 2021. L’Amministrazione aveva ritenuto insufficiente la patente estera di categoria B, sebbene convertibile in Italia, perché per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi la circolare interministeriale n. 116 del 5 gennaio 2022 richiedeva una patente professionale equivalente alla categoria CE. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che le osservazioni presentate dal datore di lavoro non fossero state effettivamente esaminate e che il provvedimento avesse introdotto un tema nuovo, relativo alla validità temporale della patente estera e alla conseguente distinzione tra contratti a tempo determinato e indeterminato. Nel merito, ha denunciato la violazione del d.P.C.M. 21 dicembre 2021 e del d.P.C.M. 27 settembre 2023, nonché l’illegittima applicazione della circolare ministeriale, in quanto i decreti flussi non limitano l’accesso al settore in ragione della categoria della patente e non impongono la conversione della patente quale condizione per l’assunzione o per la validità del nulla osta. Ha inoltre evidenziato che la patente B abilita alla guida di autocarri leggeri con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, proprio quelli condotti nell’attività lavorativa, e che la patente era convertibile sulla base di un accordo di reciprocità.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il nulla osta era disciplinato dal d.P.C.M. 21 dicembre 2021, il cui art. 3, comma 1, ammette lavoratori stranieri nel settore dell’autotrasporto merci per conto terzi senza prescrivere il possesso di una specifica categoria di patente. La medesima assenza di una limitazione riferita alla categoria della patente emerge dal d.P.C.M. 27 settembre 2023. La circolare interministeriale n. 116 del 5 gennaio 2022, imponendo invece una patente equivalente alla categoria CE, ha introdotto una restrizione non prevista dalla fonte normativa e ha illegittimamente ristretto la platea dei lavoratori ammessi. Le circolari interpretative non hanno valore normativo, non possono modificare o integrare restrittivamente un atto normativo sovraordinato e, ove contrastanti con esso, devono essere disattese o disapplicate dall’Amministrazione. Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 116, comma 3, lett. f), del Codice della strada, secondo cui la patente B abilita alla guida di autocarri leggeri fino a 3,5 tonnellate, veicoli utilizzabili nel trasporto merci per conto terzi. Poiché il ricorrente era impiegato alla guida di tali veicoli ed era titolare di una patente convertibile, la revoca del nulla osta, adottata sulla base della circolare illegittima, è stata annullata. Le ulteriori censure formali sono state assorbite, non potendo procurare al ricorrente un’utilità maggiore. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 3, comma 1, d.P.C.M. 21 dicembre 2021
Nell’ambito della quota indicata all’art. 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria
La disposizione individua il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi senza prescrivere il possesso di una specifica categoria di patente; è sufficiente una patente che abiliti alla conduzione del veicolo assegnato al lavoratore.
art. 6, comma 1, d.P.C.M. 27 settembre 2023
Sono ammessi in Italia, nell’ambito delle quote complessive indicate all’art. 5, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi … del trasporto passeggeri con autobus … cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote
Anche la disciplina dei flussi 2023 individua il settore dell’autotrasporto senza imporre una specifica categoria di patente.
circolare interministeriale n. 116 del 5 gennaio 2022
per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE
La prescrizione è stata ritenuta illegittima nella parte in cui restringe ai soli titolari di patente CE la platea dei lavoratori ammessi, in contrasto con il decreto flussi; la circolare, priva di valore normativo, non può introdurre tale limitazione.
art. 116, comma 3, lett. f), d.lgs. 285/1992
La patente B abilita alla conduzione di autocarri leggeri con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, utilizzabili anche per il trasporto merci per conto terzi.
Massime di principio
- Nel settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, il decreto flussi non può essere interpretato nel senso di richiedere una specifica categoria di patente se la fonte normativa non prevede tale requisito; è sufficiente che il lavoratore possieda un titolo abilitativo idoneo alla conduzione del veicolo concretamente assegnato.
- Una circolare interpretativa non ha valore normativo e non può restringere la platea dei beneficiari individuata da un d.P.C.M. né introdurre condizioni ulteriori per il rilascio o la conservazione del nulla osta; l’Amministrazione deve disapplicare la circolare quando essa contrasti con la fonte normativa sovraordinata.
- La patente B, ove valida o convertibile e idonea alla conduzione di autocarri con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, può legittimare l’attività di conducente nel trasporto merci per conto terzi quando il lavoratore sia effettivamente destinato alla guida di tali veicoli.
- È illegittima la revoca del nulla osta al lavoro subordinato fondata esclusivamente sull’asserita mancanza di una patente CE quando il requisito non è previsto dal decreto flussi e il lavoratore dispone di una patente adeguata al mezzo da condurre.
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