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Sentenza

Sentenza n. 3374/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 284/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il ricorrente ha prodotto la copia asseverata della sentenza, l'attestazione del suo passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero. L'Amministrazione si è costituita con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la sussistenza dei presupposti formali dell'ottemperanza, rilevando la produzione della sentenza da eseguire, dell'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, con rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha considerato incontestata la mancata esecuzione e non controversi né l'an né il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente 2.000 euro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato dichiarato non remunerato, in quanto connesso ai doveri d'istituto. Le spese sono state compensate, poiché il TAR ha ritenuto evitabile un'ulteriore duplicazione di esborsi pubblici mediante la proposizione di un ricorso unico per più docenti titolari dello stesso titolo esecutivo, anche alla luce di precedenti analoghi già definiti dallo stesso Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, nonché il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce alcuna indicazione sull'esecuzione del giudicato, la mancata esecuzione può essere ritenuta incontestata dal giudice dell'ottemperanza.
  • Se il giudicato determina in modo certo sia l'an sia il quantum della pretesa, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente all'amministrazione l'adempimento specifico, indicando un termine perentorio e l'importo dovuto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, fissando il termine per l'esercizio del potere sostitutivo e consentendo la delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio individuato.
  • L'attività del commissario ad acta può essere considerata connessa ai doveri d'istituto e, in tal caso, non comporta la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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