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Sentenza

Sentenza n. 777/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 767/2024, relativa al pagamento di una somma dovuta dall'Amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 767/2024, deducendo il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo credito. Nel corso del giudizio, prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha comunicato che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, poiché il soddisfacimento della pretesa era avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto in corso di giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il pagamento successivo alla proposizione del giudizio giustificasse la condanna dell'Amministrazione al rimborso in favore della ricorrente. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per la metà, mentre il Ministero è stato condannato a rimborsare l'altra metà, liquidata in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di eseguirla.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio conseguente al soddisfacimento della pretesa durante il processo, con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione adempie integralmente all'obbligo derivante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • Se l'adempimento dell'Amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la definizione del giudizio può comportare la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • In caso di definizione amministrativa della controversia intervenuta durante il giudizio e di mancata costituzione dell'Amministrazione intimata, il giudice può dichiarare non ripetibile una parte delle spese e porre a carico dell'Amministrazione la restante parte, in relazione alle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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