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Sentenza

Sentenza n. 10055/2026 - Roma, Sezione 5

per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali.

Giustizia amministrativa202502909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego o mancato riconoscimento, ai fini del ricalcolo del TFS, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, appartenenti alle forze di polizia civili e/o militari, cessati dal servizio a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante l'inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990. L'unico motivo dedotto censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell'art. 1, comma 15-bis, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990, dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 12 delle preleggi. L'INPS ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa, eccependo inoltre l'asserito mancato possesso dei requisiti da parte di alcuni ricorrenti, l'inammissibilità del ricorso riguardo a un ricorrente non correttamente identificato e, in modo generico, l'incostituzionalità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto dei ricorrenti ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ordinando all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il Collegio ha ritenuto applicabile il beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il termine previsto dal comma 2 dell'art. 6-bis per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è qualificato dalla legge come perentorio e il suo superamento non è assistito da una decadenza espressa o chiaramente desumibile; pertanto non può impedire il riconoscimento del beneficio. È stata respinta l'eccezione di incostituzionalità, ritenuta generica e comunque non fondata alla luce dell'interpretazione già affermata dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. Sono state disattese anche le contestazioni relative al mancato possesso dei requisiti, poiché dai modelli 5007 risultava per gli interessati un'anzianità di servizio superiore a 35 anni. È stata inoltre respinta l'eccezione di inammissibilità riferita a un ricorrente, essendo la sua identità ricavabile dalla procura alle liti e dalla documentazione depositata. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale della Polizia di Stato [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia, civili e militari, collocato in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda di quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza in assenza di una previsione chiara in tal senso.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto

    La norma conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del trattamento di fine rapporto, per le forze di polizia a ordinamento militare, nel quadro normativo che comprende il personale delle forze di polizia civili e militari.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Le somme dovute sono maggiorate dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a fondare la regola per cui sulle somme riconosciute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dall'eccezione di incostituzionalità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ritenuta generica e non fondata.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato dall'eccezione di incostituzionalità; il giudice esclude che l'applicazione espressa del beneficio possa essere disapplicata o reinterpretata in senso contrario per ragioni di sostenibilità finanziaria.

  • art. 12 preleggi

    Indicato nel motivo di ricorso quale parametro per l'interpretazione delle disposizioni sul beneficio.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, al personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare collocato in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è perentorio quando la disposizione non qualifica espressamente il termine come tale né collega chiaramente al suo superamento una decadenza.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza che l'interprete possa negare l'efficacia di una previsione legislativa espressa mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata fondata sulla sostenibilità finanziaria.
  • In presenza dei requisiti sostanziali di età e anzianità di servizio, l'ente previdenziale deve rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali; sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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