Cassazione Civile, Ordinanza n. 22040/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
Una struttura privata accreditata provvisoriamente chiedeva in via monitoria il pagamento di somme residue per prestazioni di laboratorio rese nell'anno 2002, dopo aver ricevuto acconti. L'azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo che gli acconti corrisposti avessero già raggiunto il tetto massimo di spesa previsto per quella struttura con apposita delibera. Dopo alterne vicende di merito e di legittimità, la ricorrente proponeva un nuovo ricorso per cassazione avverso la decisione di rinvio che aveva rigettato l'opposizione; con il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato integralmente le spese nonostante la soccombenza della ASL. Prima della decisione, la società depositava rinuncia al ricorso per intervenuto accordo transattivo, senza controricorso della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando l'intervenuta transazione tra le parti e la rinuncia al ricorso. Ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi, conformemente all'accordo transattivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio di impugnazione.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
È stata invocata per censurare la compensazione integrale delle spese; la Corte non è entrata nel merito del motivo perché il giudizio è stato poi dichiarato estinto.
art. 306 c.p.c.
È stato richiamato per precisare che non si applica al giudizio di cassazione e che la rinuncia al ricorso non richiede accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
art. 390 c.p.c.
Consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la comunicazione della rinuncia agli avvocati delle stesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della stessa; l'eventuale adesione della controparte assume rilievo solo per la regolazione delle spese.
- L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia è disciplinata dall'art. 390 c.p.c. e può essere comunicata anche agli avvocati delle parti costituite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione esclude il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
- Quando l'estinzione deriva da transazione, le spese possono essere regolate secondo quanto pattuito nell'accordo tra le parti.
Come è indicizzato
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