Ordinanza n. 12117/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione della sentenza n. 18276 del 22 ottobre 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 10581 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della distrazione in favore del difensore antistatario delle somme da restituire a titolo di contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86, comma 1, c.p.a., rilevando che la sentenza n. 18276 del 22 ottobre 2025 aveva condannato l'Amministrazione alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo unificato, ma non aveva disposto la distrazione di tali somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il giudice ha dato atto che il difensore aveva formulato nel corso del giudizio una specifica richiesta di distrazione e che non risultava il dissenso delle altre parti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'omessa pronuncia sulla specifica istanza di distrazione delle spese costituisse errore materiale emendabile mediante il procedimento previsto dall'art. 86 c.p.a. Ha quindi integrato il dispositivo della sentenza, disponendo che le somme versate a titolo di contributo unificato, già riconosciute in restituzione alla parte ricorrente, siano distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato la richiesta specifica
L'omessa pronuncia su una specifica richiesta di distrazione delle spese può essere corretta mediante il procedimento per errore materiale; la legittimazione spetta anche al difensore che abbia formulato la richiesta nel giudizio.
L'accoglimento della correzione comporta l'ordine alla Segreteria di effettuare le annotazioni sulla sentenza secondo la disciplina processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una specifica istanza di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 86 c.p.a., purché la richiesta sia stata formulata nel corso del giudizio.
- Il difensore è legittimato a proporre l'istanza di correzione relativa all'omessa distrazione delle spese quando abbia previamente formulato una specifica richiesta di distrazione nel giudizio definito dalla sentenza.
- La correzione può integrare il dispositivo della sentenza aggiungendo la precisazione che le somme riconosciute in restituzione alla parte siano distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, senza modificare il contenuto sostanziale della decisione.
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