Sentenza n. 5353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza e riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per il docente, liquidando le spese di lite in misura ritenuta inadeguata
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto appello limitatamente alla liquidazione delle spese di lite operata dal TAR Sardegna nel giudizio di ottemperanza relativo al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 2.000,00. Ha dedotto l’inadeguatezza dell’importo liquidato dal giudice di primo grado. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito resistendo all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi e la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lettera d), e 74 c.p.a. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza appellata, liquidando in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Poiché l’appello è stato accolto solo parzialmente e sussistevano incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese, le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale norma regolatrice del giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante un conciso rinvio a precedenti conformi.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Per le sentenze semplificate ammette una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o sul richiamo a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando l’importo delle spese secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza consolidata della Sezione.
- La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico richiamo a precedenti conformi quando il giudice intenda uniformarsi a un indirizzo consolidato, purché il rinvio consenta di individuare la ratio decidendi.
- L’accoglimento solo parziale dell’appello sulle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado di appello, anche in considerazione di obiettive incertezze interpretative sui criteri di liquidazione.
- La parte pubblica soccombente nel giudizio di ottemperanza può essere condannata, oltre al rimborso delle spese liquidate, anche alla rifusione del contributo unificato versato o anticipato per i gradi di giudizio.
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