Cassazione Penale, Ordinanza n. 24627/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva già affermato la sua responsabilità per i reati contestati. L'unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del narrato della parte civile e dei suoi familiari. La censura, però, mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e una lettura alternativa degli elementi di fatto, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo dedotto era diretto a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha osservato che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione esente da vizi logici, con corretta valorizzazione delle risultanze processuali, e che non era consentito sovrapporre una diversa lettura delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, per mancanza di un utile contributo alla decisione.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il motivo che denuncia violazione di legge e vizi della motivazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 12 disp. att. c.p.p.
Richiamato nel riferimento alla giurisprudenza di legittimità sul limite del sindacato della Cassazione rispetto alla valutazione delle prove.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
La Corte richiama il principio per cui il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni per rivalutarne la tenuta logica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammessa una censura che, sotto il paravento dell'errore di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una lettura alternativa dei fatti.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico o apparente; non consente di sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito.
- La deduzione di travisamento della prova richiede l'indicazione specifica delle emergenze processuali asseritamente travisate; non basta invocare genericamente un diverso apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni o della parte civile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo causa di esclusione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se ha effettivamente fornito un utile contributo alla decisione; in mancanza, la relativa richiesta può essere rigettata.
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