Regolamento (UE) 2019/1910
Regolamento (UE) 2019/1910 della Commissione del 7 novembre 2019 che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione per l’anno di riferimento 2020 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il regolamento (CE) n. 808/2004 per l’anno di riferimento 2020, precisando quali dati devono essere raccolti e trasmessi a Eurostat per i due moduli sulle imprese e sugli individui/famiglie nella società dell’informazione. Definisce in modo molto dettagliato le variabili da rilevare, le categorie di imprese e di persone/famiglie interessate, i periodi di riferimento e le principali disaggregazioni statistiche. Stabilisce inoltre scadenze uniformi per l’invio dei dati, dei metadati e della relazione sulla qualità.
Specificazione, per l’anno di riferimento 2020, dei dati, dei metadati e delle scadenze di trasmissione per le statistiche UE sulla società dell’informazione relative a imprese, famiglie e individui.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione e riguarda la raccolta e trasmissione a Eurostat di statistiche armonizzate sulla società dell’informazione. Copre, per il modulo 1, le imprese classificate in specifici settori NACE Rev. 2 con almeno 10 addetti, con facoltativa inclusione delle imprese con meno di 10 addetti, ubicate sul territorio dello Stato membro; per il modulo 2, le famiglie con almeno un componente tra 16 e 74 anni e gli individui di età compresa tra 16 e 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro. Sono escluse le unità e le rilevazioni non previste dalle specifiche dei due moduli, mentre alcune variabili e classi di dettaglio sono indicate come facoltative.
Regolamento (UE) 2019/1910 della Commissione: statistiche comunitarie sulla società dell’informazione per il 2020
Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 808/2004 e serve a precisare, per l’anno di riferimento 2020, il contenuto informativo delle statistiche europee sulla società dell’informazione. La disciplina è di natura tecnico-statistica e mira a garantire uniformità di raccolta, comparabilità dei dati e tempestività della trasmissione a Eurostat.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 808/2004, che istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell’informazione. I considerando chiariscono che occorreva specificare i dati da trasmettere per i moduli dedicati a imprese e individui/famiglie, nonché fissare i termini di trasmissione.
Modulo 1: imprese e società dell’informazione
Per le imprese, l’allegato I individua sei grandi aree tematiche:
- uso di Internet e di altre reti elettroniche;
- commercio elettronico;
- processi di e-business e aspetti organizzativi;
- competenze TIC e fabbisogno di personale specializzato;
- ostacoli all’adozione di TIC, Internet, e-commerce e e-business;
- accesso e uso di tecnologie per la connettività universale, incluso il cloud computing.
Tra le variabili rilevabili figurano, in particolare:
- accesso a Internet, presenza di sito web, chat con clientela umana o automatizzata, velocità di connessione e adeguatezza della stessa;
- vendite via web e vendite tramite EDI, con indicazioni sul fatturato generato e sulla ripartizione B2C/B2B/B2G;
- uso di stampa 3D, robot industriali e di servizio, fatturazione elettronica, Big Data e Internet degli oggetti;
- impiego di specialisti TIC, formazione in ambito TIC, assunzioni e difficoltà di reclutamento;
- cloud computing e tipologie di servizi acquistati.
Sono inoltre previste, in taluni casi, specifiche variabili facoltative, ad esempio sulla percentuale di fatture elettroniche, sull’uso dettagliato dell’Internet degli oggetti o sulle ragioni delle difficoltà di assunzione di specialisti TIC.
Copertura del modulo imprese
La rilevazione riguarda imprese classificate nelle sezioni C, D ed E, F, G, H, I, J, L, nelle divisioni 69-74, nella sezione N e nel gruppo 95.1 della NACE Rev. 2. La copertura minima è costituita dalle imprese con 10 o più addetti; gli Stati membri possono estendere la rilevazione alle imprese con meno di 10 addetti. Le imprese devono essere ubicate nel territorio dello Stato membro.
Disaggregazioni, periodicità e scadenze del modulo imprese
I dati devono essere disaggregati:
- per alcune aggregazioni della NACE Rev. 2, utili per il calcolo di aggregati nazionali ed europei;
- per classi dimensionali di addetti: 10 o più, 10-49, 50-249, 250 o più; con ulteriori classi facoltative per le imprese piccolissime in caso di estensione della copertura.
I dati richiesti sono forniti una sola volta per l’anno 2020. Le scadenze sono:
- metadati entro il 31 maggio 2020;
- dati aggregati entro il 5 ottobre 2020, con eventuale indicazione di riservatezza o inattendibilità;
- relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2020.
La trasmissione avviene tramite il punto di accesso unico secondo le norme di scambio e la struttura standard dei metadati definiti da Eurostat.
Modulo 2: individui, famiglie e società dell’informazione
L’allegato II riguarda l’uso delle TIC da parte di famiglie e individui. Le tematiche principali sono:
- accesso a Internet e uso delle TIC;
- utilizzo di Internet per molteplici finalità personali, formative, commerciali e di consumo;
- sicurezza, fiducia e protezione dei dati;
- ostacoli all’utilizzo delle TIC e di Internet;
- e-government, cioè interazione digitale con amministrazioni e gestori di servizi pubblici.
Le informazioni richieste sono molto ampie e coprono, tra l’altro:
- tipologie di connessione domestica;
- frequenza di utilizzo di Internet;
- comunicazione, informazione, intrattenimento, salute, formazione, social network, cloud personale e attività di e-commerce dei consumatori;
- acquisti online con dettaglio per categorie di beni e servizi, frequenza e importi;
- uso di strumenti di sicurezza, gestione dei dati personali, cookie, autenticazione elettronica e smartphone;
- motivi del mancato utilizzo di servizi digitali o dispositivi connessi;
- uso dei servizi pubblici online, inclusi download e trasmissione di moduli compilati.
Copertura del modulo individui/famiglie e variabili socioeconomiche
Per le famiglie si considerano quelle in cui almeno un componente rientra nella fascia 16-74 anni. Per gli individui, la fascia di riferimento è sempre 16-74 anni. La copertura territoriale comprende i residenti nel territorio dello Stato membro.
Sono previste numerose variabili di contesto socioeconomico:
- per le famiglie: regione NUTS1, facoltativamente NUTS2, classificazione per grado di urbanizzazione, tipologia familiare e, facoltativamente, reddito netto mensile e reddito equivalente;
- per gli individui: sesso, paese di nascita e cittadinanza, età, livello di istruzione secondo ISCED 2011, situazione lavorativa, settore economico di occupazione e professione secondo ISCO-08.
Periodo di riferimento e periodicità del modulo individui/famiglie
Il periodo di riferimento principale per la rilevazione è il primo trimestre del 2020. Anche per questo modulo i dati sono forniti una sola volta per l’anno 2020.
Termini di trasmissione e formato
I record di dati individuali, resi non direttamente identificabili, devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2020. I metadati devono essere trasmessi entro il 31 maggio 2020 e la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2020. La trasmissione avviene tramite il punto di accesso unico, secondo gli standard di scambio e la struttura di metadati standard di Eurostat.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e base giuridica
Il regolamento è adottato dalla Commissione in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 808/2004 e specifica i dati da trasmettere per la produzione delle statistiche europee sulla società dell’informazione per l’anno di riferimento 2020.
Modulo 1 – imprese e società dell’informazione
L’allegato I elenca le tematiche da trattare per le imprese: uso di Internet e reti elettroniche, commercio elettronico, processi di e-business e aspetti organizzativi, competenze TIC e fabbisogno di personale qualificato, ostacoli all’adozione di TIC/e-commerce/e-business, e accesso/uso di tecnologie di connettività universale e cloud computing. Sono previste anche caratteristiche generali obbligatorie sulle imprese (attività economica principale, numero medio di addetti, fatturato totale IVA esclusa).
Copertura del modulo imprese
Le imprese oggetto di rilevazione appartengono alle sezioni C, D-E, F, G, H, I, J, L, divisioni 69-74, sezione N e gruppo 95.1 della NACE Rev. 2. La copertura minima è di imprese con 10 o più addetti; l’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. La copertura geografica è nazionale, con imprese ubicate nel territorio dello Stato membro.
Disaggregazioni, periodicità e termini del modulo imprese
I dati del modulo imprese devono essere disaggregati per alcune aggregazioni NACE Rev. 2 e per classi dimensionali di addetti (10+, 10-49, 50-249, 250+; con ulteriori classi facoltative per imprese di piccola dimensione). I dati richiesti sono forniti una sola volta per il 2020. I dati aggregati devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2020, i metadati entro il 31 maggio 2020 e la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2020, tramite il punto di accesso unico e secondo gli standard Eurostat.
Modulo 2 – individui, famiglie e società dell’informazione
L’allegato II individua le tematiche relative ad accesso e uso delle TIC, utilizzo di Internet per molteplici finalità, sicurezza e fiducia nelle TIC, ostacoli all’uso delle TIC/Internet e uso delle TIC per i rapporti con la pubblica amministrazione (e-government). Le caratteristiche da rilevare sono ampie e comprendono accesso domestico a Internet, frequenza e modalità d’uso, e-commerce, servizi digitali, tecnologie connesse a Internet, comportamenti di sicurezza e motivazioni di mancato utilizzo.
Copertura e variabili socioeconomiche del modulo individui/famiglie
Per le famiglie si considerano quelle in cui almeno un componente ha tra 16 e 74 anni; per gli individui, le persone tra 16 e 74 anni. La copertura geografica riguarda tutti i residenti nel territorio dello Stato membro. Devono essere rilevate numerose variabili socioeconomiche: per le famiglie, regione, grado di urbanizzazione, tipologia familiare e, facoltativamente, reddito; per gli individui, sesso, paese di nascita, cittadinanza, età, istruzione ISCED, situazione lavorativa e professione ISCO-08, con ulteriori specificazioni facoltative.
Periodo di riferimento del modulo individui/famiglie
Il periodo di riferimento principale per la rilevazione statistica è il primo trimestre del 2020. Anche in questo caso, i dati richiesti sono forniti una sola volta per l’anno 2020.
Termini di trasmissione del modulo individui/famiglie
I record di dati individuali, resi non identificabili direttamente, devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2020; i metadati entro il 31 maggio 2020; la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2020. Anche per questo modulo la trasmissione avviene tramite il punto di accesso unico e secondo la struttura di metadati standard definita da Eurostat.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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