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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29659/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: (1) violazione di legge (art. 606 lett. c) c.p.p.) per inosservanza delle norme processuali in caso di reformatio in pejus dell'assoluzione di primo grado, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe indicato le prove omesse o travisate e avrebbe introdotto elementi probatori nuovi senza disporre la riassunzione dei testi Zagaria e Cavallo; (2) violazione di legge (art. 606 lett. e) c.p.p.) per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del danno lamentato dalla parte civile e alla prova del nesso causale tra condotta e danno.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Cassazione ha confermato che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, co. 3‑bis c.p.p. non implica la ripetizione integrale di tutte le prove dichiarative ma solo delle dichiarazioni ritenute specificamente decisive e indicate nell'atto di impugnazione; ha ritenuto legittima la valutazione d'appello che ha utilizzato riscontri esterni e altri elementi probatori omessi dal Tribunale, e ha ammesso la scelta di non riassumere i testi richiesti dalla difesa se i loro contenuti erano già emersi in primo grado e rimasti incontestati. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato che la condanna alla responsabilità civile in sede penale può essere pronunciata in forma generica quando le prove non consentono la liquidazione imediata del danno: è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e di un nesso di probabilità. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato disposto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e a rifondere le spese di parte civile liquidate in euro 4.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Le censure ex art. 606 vanno valutate alla luce dei precetti sull'obbligo (limitato) di rinnovazione dell'istruttoria in caso di reformatio in pejus e del principio secondo cui la motivazione del danno può essere generica se la quantificazione è rimessa al giudice civile

  • art. 603, comma 3‑bis cod. proc. pen.

    L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello non comporta l'esame integrale di tutte le prove dichiarative, ma solo della riassunzione mirata delle testimonianze che, secondo le ragioni specifiche prospettate nell'impugnazione, siano state erroneamente valutate in primo grado e risultino decisive per il passaggio da proscioglimento a condanna

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; se tali prove sono già state acquisite in primo grado e i loro contenuti sono rimasti incontestati, l'appello può limitarvisi nella valutazione senza obbligo di nuova escussione

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale può limitarsi a una condanna generica alla responsabilità civile, rimettendo la liquidazione al giudice civile

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese processuali: il ricorrente soccombente è condannato al pagamento delle spese e, se dovuto, alla rifusione delle spese di parte civile

Massime di principio

  • In caso di reformatio in pejus successiva ad assoluzione, l'appello che modifica la valutazione dell'attendibilità deve disporre la rinnovazione solo delle prove dichiarative specificamente indicate come erroneamente valutate e decisive dall'atto di impugnazione (art. 603 co. 3‑bis).
  • Non è obbligatoria la riesame integrale di testimoni le cui dichiarazioni sono già emerse in primo grado e il cui contenuto è rimasto incontestato: l'appello può rivalutare il compendio probatorio complessivo anche senza nuova escussione.
  • La pronuncia penale di condanna alla responsabilità civile può essere espressa in forma generica quando le prove non consentono di liquidare il danno; è sufficiente l'accertamento di un fatto idoneo a produrre danni e di un nesso di probabilità fra fatto e pregiudizio, riservando la quantificazione al giudice civile (art. 539 c.p.p.).
  • La contestazione di carenza di motivazione sul danno nella sentenza penale ha rilievo limitato quando la parte civile abbia formulato una domanda generica e il giudice abbia accertato la potenzialità lesiva del fatto: la prova puntuale del danno viene demandata alla fase di liquidazione.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se la parte civile è soccombente rispetto al ricorrente, la rifusione forfettaria delle spese di rappresentanza e difesa (art. 541 c.p.p.).

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