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Sentenza

Sentenza n. 1146/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Fermo n. 126/2025, all’esito del giudizio R.G. n. 220/2025;

Giustizia amministrativa202600505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 126/2025, limitatamente al capo che ha condannato il Ministero al pagamento delle spese legali in favore dei difensori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, quali difensori nel giudizio civile e procuratori antistatari, hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Fermo n. 126/2025, divenuta definitiva per mancata impugnazione e recante la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese legali in loro favore. Hanno riferito di aver notificato la sentenza in forma esecutiva e che, decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva pagato. Hanno chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha verificato la definitività della sentenza sulla base del certificato del competente ufficio giudiziario e la procedibilità del ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione senza pagamento. Ha riconosciuto che il difensore dichiarato antistatario è legittimato a promuovere l'ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese liquidate in suo favore, poiché la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente. Il Ministero è tenuto a dare integrale esecuzione al capo sulle spese, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, che, se attivato dal creditore dopo la scadenza del termine, dovrà adempiere nei successivi 120 giorni. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.: la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente e, considerata l'esiguità del debito, l'astreinte sarebbe eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione della sentenza è procedibile dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione della decisione senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del Commissario ad acta. ed essendo escluso l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.

    La penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative o risulti manifestamente iniqua; nel caso concreto, l'esiguità del debito rendeva la penalità eccessivamente afflittiva, mentre la nomina del commissario ad acta era sufficiente a perseguire l'accelerazione del pagamento.

Massime di principio

  • Il difensore cui una sentenza liquida le spese in qualità di procuratore antistatario è legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenerne il pagamento, poiché la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente.
  • Il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell'esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva; la nomina del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente a favorire l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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