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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11977/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli sostenendo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare ha censurato la presunta omissione di valutazione di elementi decisivi quali: il foro di proiettile sul veicolo della persona offesa, la consulenza balistica del P.M. che riconduceva il proiettile all'arma sequestrata a carico di Antonio Luigi Zampelli, la scoperta della mancanza di 6 cartucce nell'arsenale di quest'ultimo, i tabulati telefonici e le dichiarazioni di testi ritenuti favorevoli alla versione della vittima. Ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile per motivi generici e di merito: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto un esame autonomo e motivato del compendio probatorio, fornendo una "motivazione rafforzata" sulle ragioni dell'assoluzione (in particolare l'inattendibilità della persona offesa e l'assenza di prove che collegassero Angelo Zampelli al veicolo da cui sarebbero stati esplosi i colpi). La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (mancata allegazione di atti decisivi) e ribadito che il ricorso non può essere usato per una rivalutazione dei fatti quando le critiche costituiscono, di fatto, solo una diversa lettura delle prove.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; art. 56 cod. pen.; art. 575 cod. pen.

    Norme penali utilizzate in primo grado per inquadrare il fatto come concorso nel tentato omicidio; in Cassazione la rilevanza di tali norme è stata richiamata solo per contesto fattuale, mentre la decisione di appello ha escluso la responsabilità personale di Angelo Zampelli.

  • art. 10 e 13 legge 497/1974

    Riferimento normativo relativo alla detenzione/porto di arma da fuoco in luogo pubblico: contestato (in primo grado) congiuntamente al reato di spari, la Cassazione non ha invece valutato la posizione del coimputato titolare dell'arma perché l'appello si è concentrato sulla posizione personale di Angelo Zampelli.

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione con formula "per non avere commesso il fatto"; la Corte d'appello ha adottato tale formula avendo ritenuto non provata la partecipazione personale dell'imputato.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi: tutela della presunzione di innocenza e criteri di valutazione della prova in appello quando si rovescia una condanna in assoluzione, consentendo l'assoluzione anche senza rinnovare l'istruttoria se la valutazione complessiva non supera il ragionevole dubbio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle censure ammissibili in Cassazione (vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto che il ricorso del P.G. del contenuto fornito fosse, in realtà, una richiesta di revisione di merito non ammissibile in sede di legittimità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole di valutazione delle prove; la Cassazione ha affermato che non è stato violato l'art. 192 e che la Corte d'appello ha compiuto una valutazione logica e congrua delle prove.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. S.U. n. 6682/1992; S.U. n. 33748/2005 Mannino; Sez. 4 n. 24439/2021 Frigerio; Sez. 6 n. 47204/2015 Musso)

    Principi richiamati: il giudice d'appello, in caso di riforma assolutoria, deve fornire una motivazione rafforzata e confutare gli argomenti della sentenza di primo grado; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito con una diversa riconsiderazione dei fatti quando la motivazione di appello è congrua.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può assolvere "per non avere commesso il fatto" anche senza rinnovare l'istruttoria, purché fornisca una motivazione rafforzata e affronti criticamente le ragioni della decisione di primo grado.
  • In sede di cassazione il Procuratore che impugna una sentenza assolutoria deve evitare censure meramente riformatorie: il ricorso non può limitarsi a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e deve rispettare il principio di autosufficienza allegando gli atti decisivi invocati.
  • L'esistenza di prove tecniche (es. accertamento balistico, arma sequestrata, cartucce mancanti) è rilevante, ma per la condanna è necessario il nesso che colleghi specificamente l'imputato alla condotta criminosa (es. prova della sua presenza o azione materiale); in mancanza di tale collegamento la prova tecnica può risultare insufficiente.
  • La credibilità della persona offesa è elemento centrale: incongruenze temporali, comportamentali o strutturali nel racconto della vittima possono determinare l'inattendibilità e compromettere l'unico elemento a carico dell'imputato.
  • Per una strategia probatoria efficace in casi simili, conviene accumulare elementi che colleghino direttamente l'imputato alla condotta (testimonianze indipendenti, tabulati, video, esiti balistici confrontabili con l'arma di quel soggetto) e, in caso di impugnazione in Cassazione, allegare sempre gli atti chiave per rispettare il principio di autosufficienza.

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