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Sentenza

Sentenza n. 1901/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del servizio all’impresa controinteressata, proroga del relativo contratto e successiva revoca della procedura di gara; con i secondi motivi aggiunti sono stati chiesti il risarcimento precontrattuale e, in subordine, l’indennizzo per la revoca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata della gara indetta per il servizio di fornitura, gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di trasporto automatizzato, pesante e leggero del P.O. Versilia, chiedendo anche l’inefficacia del contratto e il subentro o il risarcimento per equivalente. Ha inoltre contestato la proroga quadrimestrale del contratto, dal 1° marzo al 30 giugno 2026. Con successivi motivi aggiunti ha domandato il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, deducendo che la revoca della gara, motivata dalla possibilità di conservare e implementare il sistema ETV esistente dopo il ritrovamento del progetto originale, si fondava su circostanze già esistenti e conoscibili al momento dell’indizione e rivelava un’istruttoria originaria carente su aspetti tecnici essenziali. Ha inoltre sostenuto che la stazione appaltante avesse frustrato l’affidamento alla conclusione favorevole della procedura, anche dopo aver avviato un riesame dell’aggiudicazione in seguito alle contestazioni della ricorrente. In subordine, ha chiesto l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990 e l’annullamento della revoca nella parte in cui non lo riconosceva. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione della ricorrente e l’attribuzione di un punteggio sufficiente, contestando anche il meccanismo di riduzione della garanzia provvisoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale, il primo ricorso per motivi aggiunti sulla proroga e il ricorso incidentale: la revoca della gara disposta dall’Amministrazione ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’aggiudicazione e il periodo di proroga contestato si era esaurito. Ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti. Quanto alla responsabilità precontrattuale, ha ritenuto legittimo che la stazione appaltante revochi una gara anche sulla base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e di elementi preesistenti, anche se astrattamente già valutabili al momento dell’indizione; tale rivalutazione non dimostra di per sé un’istruttoria originaria carente. Nel caso concreto, la scelta di conservare e implementare il sistema ETV esistente è stata ricondotta a una nuova valutazione tecnico-discrezionale della sua effettiva obsolescenza, distinta dal riesame della legittimità degli atti di gara, e non è stata considerata una condotta contraria a correttezza e buona fede. Ha respinto anche la domanda di indennizzo e la correlata censura contro la revoca: la revoca degli atti di gara non dà diritto all’indennizzo ex art. 21-quinquies per il solo pregiudizio derivante dalla partecipazione, poiché prima dell’aggiudicazione definitiva il concorrente non ha acquisito un bene della vita né matura un affidamento qualificato meritevole di tutela indennitaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Le gare pubbliche non costituendo provvedimento autorizzativi o di attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241 del 1990 possono essere revocate non solo in ragione del sopravvenire di nuovi fatti ma anche a seguito di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario.

    La revoca della procedura di gara può fondarsi sia su fatti sopravvenuti sia su una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; inoltre, l’indennizzo non spetta al concorrente per il solo fatto di aver presentato un’offerta, in assenza di un’utilità già acquisita.

Massime di principio

  • La stazione appaltante può revocare una procedura di gara non soltanto per sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario basata su elementi preesistenti, pur se astrattamente già valutabili al momento dell’indizione; tale rivalutazione non dimostra, da sola, un difetto originario di istruttoria.
  • La scelta di revocare la gara a seguito di una rivalutazione tecnico-discrezionale dell’utilità o dell’obsolescenza della soluzione esistente è distinta dal riesame della legittimità degli atti di gara e non integra, per ciò solo, violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
  • La revoca degli atti di gara non comporta l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990 in favore del concorrente che abbia soltanto presentato un’offerta: prima dell’aggiudicazione definitiva non sussiste, per tale sola ragione, un’utilità acquisita né un affidamento qualificato meritevole di tutela indennitaria.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaResponsabilità precontrattuale della PAIndennizzo da revoca e da atto lecitoAutotutela
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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